27 Dicembre 2021

Quali società possono effettuare il conferimento a realizzo controllato?

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

Come noto, l’articolo 177, commi 2 e 2 bis, Tuir prevedono due distinte casistiche di conferimento a realizzo controllato: l’una volta a far acquisire alla holding una partecipazione di controllo, l’altra volta a consentire la creazione di una holding con un unico socio attraverso il conferimento di una partecipazione qualificata.

Una questione su cui gli operatori dibattono attiene alla tipologia societaria che può essere coinvolta in dette operazioni.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 43/E/2017, ha avuto modo di chiarire che, nell’ambito del comma 2, ossia del conferimento che consente l’acquisizione del controllo da parte della conferitaria, sia la conferita che la conferitaria devono essere società di capitali.

Si tratta di una tesi che non possiamo accettare in relazione alla conferitaria, in quanto la norma non prevede una simile restrizione.

Diverso è il discorso per la conferita, dove il legislatore, ponendo il requisito dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), ossia della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, di fatto esclude le società di persone in quanto prive di assemblea.

Per quanto concerne la conferitaria, potremmo assecondare la tesi della esclusione delle società di persone, ma solo per le società semplici e le società commerciali in contabilità semplificata in quanto in questi casi non è possibile monitorare l’incremento del patrimonio netto chiesto dalla norma per determinare il computo della plusvalenza.

Se passiamo ad esaminare il comma 2 bis, tuttavia, le regole sono diverse.

Sulla conferitaria non possiamo che confermare le tesi esposte in precedenza. Non vi sono motivi per negare il regime fiscale alle holding snc e sas in contabilità ordinaria. Per certo, invece, si deve ritenere che l’ambito applicativo, con riferimento alla conferita, sia più ampio, atteso che il comma 2 bis fa riferimento alla nozione di partecipazione qualificata.

La norma, infatti, richiede che le partecipazioni conferite rappresentino, “complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni”.

Il riferimento ai diritti di voto, pertanto, non è l’unico criterio valutabile, essendoci anche quello della partecipazione al patrimonio. Tale circostanza ha ad esempio permesso di ritenere astrattamente applicabile la previsione anche al conferimento della nuda proprietà priva di diritto di voto (risposta ad istanza di interpello n. 238 del 13.04.2021).

Seguendo il ragionamento, si dovrebbe quindi ritenere conferibile anche la partecipazione in una società di persone dove, ovviamente, non possono essere esercitati i diritti di voto in assemblea, ma dove si può valutare una partecipazione al capitale.