Quando il professionista è intermediario nella DAC 6
di Ennio VialLa direttiva DAC 6, recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 100/2020, prevede degli obblighi di comunicazione di operazioni transnazionali aggressive in capo agli intermediari e, in alcuni casi, in capo ai contribuenti.
In questa sede analizzeremo la figura degli intermediari con l’ottica del consulente, più che dell’intermediario finanziario.
La circolare 2/E/2021 richiama i seguenti intermediari:
- le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione delle informazioni rilevanti ai fini della normativa sullo scambio automatico di informazioni in base alla Direttiva 2014/107/UE e al Common Reporting Standard (CRS), di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n) del decreto CRS, tra cui: banche, società di gestione accentrata di strumenti finanziari, società di intermediazione mobiliare (SIM), società di gestione del risparmio (SGR), imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), società fiduciarie, trust, stabili organizzazioni di istituzioni finanziarie estere che svolgono le medesime attività delle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione;
- i professionisti soggetti agli obblighi antiriciclaggio, individuati dall’articolo 3, comma 4, D.Lgs. 231/2007, fra cui: dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati.
Il primo punto, a parte il caso dei trust che può interessare anche il mondo professionale, si concentra soprattutto sul mondo degli intermediari finanziari.
Il secondo punto è oltremodo chiaro nel coinvolgere una ampia platea di consulenti.
Il secondo passaggio, tuttavia, è quello di verificare se il professionista presenta degli elementi di collegamento con il territorio italiano. Gli elementi rilevanti sono indicati nella successiva tabella.
Tabella – Elementi di collegamento con il territorio italiano (intermediari) | |
1 | Residenza ai fini fiscali nel territorio dello Stato |
2 | Presenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, tramite la quale sono forniti i servizi con riguardo al meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione |
3 | L’essere costituiti, disciplinati o regolamentati secondo la legge dello Stato |
4 | L’essere iscritti ad un’associazione professionale di servizi in ambito legale, fiscale o di consulenza nel territorio dello Stato |
Il primo caso comprende la maggior parte dei professionisti. La seconda ipotesi riguarda il professionista estero che opera con uno studio in Italia. Il caso 4 potrebbe riguardare il professionista che, pur risultando residente all’estero, conserva l’iscrizione in un albo professionale italiano.
Il passaggio successivo è quello di distinguere le due categorie di intermediari.
Infatti, gli intermediari si dividono in:
- promotori;
- fornitori di servizi.
Il “promotore” (promoter) è colui che è responsabile della elaborazione, commercializzazione, organizzazione o messa a disposizione ai fini dell’attuazione di un meccanismo transfrontaliero da comunicare, o ne gestisce in autonomia l’intera attuazione.
Invece, il “fornitore di servizi” (service provider) è colui che direttamente o attraverso altri soggetti, svolge una attività di assistenza o consulenza riguardo alla elaborazione, commercializzazione, messa a disposizione ai fini dell’attuazione o gestione dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero. Si tratta di una attività di assistenza e consulenza che si sostanzia in attività di supporto al promotore.
Il professionista rientra generalmente nella figura del fornitore di servizi, ma la cosa non è sempre così lineare. Dalla lettura della circolare si desume come il professionista che, ad esempio rilascia un parere, potrebbe in alcuni casi scivolare nell’alveo dei promotori.
La distinzione non è di poco momento in quanto, mentre il promotore è sempre tenuto alla comunicazione, salvo alcune ipotesi di esonero che illustreremo in un prossimo intervento, il fornitore di servizi è tenuto alla comunicazione solo se soddisfa uno “standard di conoscenza”.
Il requisito dello standard di conoscenza comporta che il fornitore di servizi, tenuto conto delle informazioni disponibili e delle competenze necessarie per svolgere tale attività sappia o abbia un motivo ragionevole per concludere che il medesimo meccanismo sia rilevante.
L’articolo 4, comma 2, D.M. 17.11.2020 specifica che lo standard di conoscenza deve essere determinato con riferimento:
a) alla conoscenza effettiva del meccanismo transfrontaliero che l’intermediario possiede sulla base delle informazioni prontamente disponibili in ragione dell’attività di assistenza o consulenza espletata nei confronti del cliente, e
b) al grado di competenza necessaria per fornire il servizio di assistenza o consulenza nonché al livello di esperienza ordinariamente richiesto per la prestazione di detto servizio.
Un elemento di interesse è rappresentato dal riferimento alle informazioni che devono essere “prontamente disponibili”. In altre parole, non è richiesta una attività di indagine ulteriore rispetto alle informazioni che devono essere acquisite per svolgere l’incarico.
Esistono, ad ogni buon conto, delle ipotesi di esonero per i professionisti che saranno esaminate in un prossimo intervento.