5 Febbraio 2016

Quando la cessione d’azienda è solamente presunta

di Chiara RizzatoSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Il legislatore tributario ha dedicato, in primis rispetto alle altre operazioni straordinarie, nel D.Lgs. 472/1997 e precisamente all’articolo 14 dello stesso, ampio spazio agli aspetti sanzionatori correlati all’effettuazione dell’operazione di cessione d’azienda. In particolare, nella circolare 180/E/1998, la quale esplica in maniera dettagliata quanto prescritto all’interno dell’articolo 14, viene affermato che: “non è indispensabile che il trasferimento dell’azienda risulti da apposito atto materiale, essendo invece sufficiente che si renda applicabile l’imposta di registro per presunzione di cessione (salvo prova contraria) desunta, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. d) del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 131 del 1986, dalla continuazione della stessa attività commerciale nel medesimo locale o in parte di esso, da cambiamenti nella ditta, nell’insegna o nella titolarità dell’esercizio ovvero da altre presunzioni gravi, precise e concordanti. È sufficiente pertanto che si possa applicare l’imposta di registro per presunzione di cessione, desunta, ai sensi dell’articolo 15 comma 1 lett. d) D.P.R. 131/1986:

  • dalla continuazione della stessa attività commerciale nel medesimo locale o in parte di esso;
  • da cambiamenti della ditta, nell’insegna o nella titolarità dell’esercizio;
  • da altre presunzioni gravi, precise e concordanti.

Secondo la circolare della Guardia Finanza n. 1/2008, per stabilire se l’oggetto della cessione sia o meno un’azienda, dovrà essere effettuata una valutazione in merito all’insieme dei beni ceduti, ovverosia se quest’ultimo sia idoneo allo svolgimento di un’attività imprenditoriale. Quanto considerato all’interno della circolare 180/E/1998, in relazione all’articolo 14 del D.Lgs. 472/1997, non è il solo precetto atto a creare delle perplessità nella comprensione di ciò che si potrebbe contemplare per avvalorare una presunta cessione, vi è infatti un’altra norma che si ritiene opportuno riportare, ovvero l’articolo 20 del D.P.R. 131/1986 in materia di imposta di registro. Quest’ultimo è denominato “interpretazione degli atti” e dispone che “l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”.

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