Quando la congruità e la coerenza difendono il contribuente
di Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365congrui e coerenti agli studi di settore, a condizione che l’elaborazione degli stessi fosse assolutamente
veritiera. È vero che il risultato di Gerico non è più fonte di accertamento automatico, ma è altrettanto vero che gran parte delle
liste selettive ruotano proprio attorno ai risultati statistici degli studi, con sempre maggiore attenzione dedicata alla componente “coerenza”. Al contribuente l’onere di verificare l’attendibilità dei risultati, ben conoscendo quali sono le conseguenze dello strumento in questione. Se da un lato, infatti, la Corte di Cassazione ha inesorabilmente evidenziato che gli studi di settore sono delle
semplici presunzioni, non in grado di reggere un accertamento tributario, dall’altro il Legislatore ha cercato comunque di mantenere inalterata la funzione di compliance di Gerico con due interventi mirati:
- Il riconoscimento ai soggetti “congrui e coerenti” di una serie di vantaggi, ossia la limitazione dell’accertamento analitico induttivo, la riduzione di un anno nella tempistica di accertamento e l’attribuzione di una maggiore percentuale di scostamento, per le persone fisiche, nel caso di controllo mediante redditometro (scostamento innalzato dal 20 al 33%);
- La penalizzazione dei tentativi di “manipolazione” degli studi di settore, consistente nel potere attribuito all’amministrazione finanziaria di espletare l’accertamento induttivo di cui all’art. 39, co. 2, del d.P.R. 600/73.
strada spianata rendendosi possibile l’accertamento induttivo basato su presunzioni semplici non qualificate (in cui appunto rientra lo studio di settore).
non è grave ed il contribuente, di contro, è risultato
congruo e coerente agli studi di settore. Dunque l’adeguamento pieno a Gerico porta con se anche la “patente” di credibilità per il soggetto, circostanza assolutamente da
non sottovalutare in fase difensiva quando si è in presenza di ricostruzioni induttive dell’ammontare dei ricavi o compensi.
l’altro, presentano una contabilità regolare, registrano un lieve scostamento di ricavi e soprattutto sono
risultati congrui e coerenti agli studi di settore. In termini pratici, proprio l’essere in linea con l’elaborazione statistica dimostra che i dati dichiarati sono attendibili, soprattutto se le discordanze rispetto alla semplice media del settore non sono abnormi.
“(…) considerato che l’ufficio ha fondato il proprio accertamento solo su una presunta discordanza del reddito o dei ricavi dichiarati rispetto alla media di settore, che è anche meno attendibile e certa degli studi di settore che comunque hanno valore scientifico (…) si deve concludere per l’insussistenza dei presupposti per il ricorso all’accertamento induttivo”. Semplice l’assunto utilizzato: se è vero che gli studi di settore rappresentano una presunzione pro-fisco, è altrettanto vero che possono esserlo a favore del contribuente se lo stesso risulta congruo e coerente.
parola d’ordine è soprattutto “veridicità” dei dati dichiarati. Fatto ciò e raggiunti i risultati di Gerico, oltre ad avere gli effetti premiali e ad evitare facili selezioni per eventuali controlli, si ottiene anche un’ottima base di partenza per contrastare eventuali ricostruzioni induttive.