Quando la holding è un soggetto Iva
di Ennio VialLa risposta ad interpello n. 529 del 27.10.2022 tratta il tema, a dire il vero già noto agli operatori, della holding quale soggetto iva.
È oramai pacifico che le holding che si qualificano come statiche, la cui attività consiste nella mera detenzione delle partecipazioni, al solo fine di godere dei relativi frutti, dividendi ed eventuali capital gains non possono qualificarsi come soggetti Iva.
Diversamente, le holding dinamiche, ovvero le holding che realizzano un’attività di interferenza nei confronti delle controllate, esercitando un’attività di direzione e coordinamento e/o prestando servizi di varia natura nei confronti delle controllate, si possono qualificare come soggetti Iva.
Il caso affrontato nella risposta in commento è quello della holding Alfa che controlla indirettamente Beta tramite una catena partecipativa rappresentata da Holding Intermedie.
Alfa svolge attività di supporto in favore delle società del gruppo, fornendo svariati servizi (quali, ad esempio servizi di ricerca, analisi e decisione in merito alle opportunità di investimento in aziende, organizzazione e coordinamento del personale, intrattenimento dei rapporti con le istituzioni finanziarie e la definizione di piani industriali strategici e/o dei budget) disciplinati con un apposito contratto.
Alfa specifica che il processo di acquisizione del controllo su Beta ha comportato il sostenimento di costi (cd Transaction cost) connessi alle attività di consulenza professionale necessari per perfezionare l’acquisizione (ad esempio, spese legali inerenti i contratti, due diligence legale, contabile, fiscale, finanziaria, commerciale).
La società chiede pertanto se possa configurarsi come un soggetto Iva ai sensi dell’articolo 4 D.P.R. 633/1972 e se possa detrarre l’iva afferente i cd. Transaction cost, ossia i costi relativi all’acquisto della partecipazione, ancorché sostenuti prima di iniziare ad esercitare il proprio ruolo di holding dinamica.
L’Agenzia risponderà in modo favorevole alla società istante, qualificando la holding come dinamica, con conseguente diritto di deduzione dei costi di acquisizione e detrazione dell’Iva.
Nello sviluppare il proprio ragionamento l’Agenzia richiama l’articolo 9 della Direttiva 112/2006, secondo cui si considera soggetto passivo “chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività”.
Inoltre, l’articolo citato considera come attività economica “ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità”.
La norma comunitaria non esclude le holding statiche in modo espresso ma lascia trasparire un brutto presagio. L’Agenzia, infatti, richiama anche l’orientamento, oramai consolidato, della Corte Europea.
La sentenza 16.07.2015, cause riunite C-108/14e C-109/14, Laurentia, Minerva e Marenave, ha statuito che l’interferenza di una società holding nella gestione delle società nelle controllate costituisce un’attività economica ove essa implichi il compimento di operazioni soggette all’Iva, quali la prestazione di servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici nei confronti delle sue controllate.
Si cita anche la sentenza del 14.11.2000, C-142/99, caso Floridienne SA e Berginvest SA con la quale la Corte Europea ha stabilito che sono holding dinamiche le: “società che interferiscono nell’amministrazione dei soggetti partecipati, esercitandone la direzione, ovvero società che, indipendentemente dall’esercizio dell’attività di direzione, offrono ai soggetti partecipati servizi di comune interesse e di comune fruizione”.
Viene, infine, menzionata la sentenza della Corte Europea relativa alla causa C-249/17 del 17.10.2018, dove si è precisato che anche gli atti preparatori devono intendersi parte integrante del soggetto passivo.
L’Agenzia sottolinea, inoltre, che in linea con la disciplina Iva eurounionale, l’articolo 4, comma 5, lettera b), D.P.R. 633/1972 esclude la commercialità, e dunque la soggettività passiva Iva, in capo a quelle società la cui attività consiste nel mero possesso di partecipazioni o quote sociali, obbligazioni o titoli similari non strumentale né accessorio, ad altre attività esercitate dall’operatore economico.
Viene poi citata in senso conforme, anche la circolare 6/E/2016 secondo cui, per configurare una holding come soggetto iva servono “prestazioni di servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici verso le società consociate”.
All’esito della sua articolata esposizione, l’Agenzia conclude ammettendo il diritto alla detrazione, ex articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972, in relazione all’Iva assolta sui Transation Cost sostenuti sia nella fase antecedente l’inizio dell’attività di interferenza, che quella assolta sugli acquisti effettuati successivamente.
La società aveva posto un ulteriore quesito. Essa aveva concesso un finanziamento alla controllata Beta. Come noto, si tratta di un’operazione esente Iva. La holding Alfa, argomentando che l’operazione non rientrava nell’oggetto tipico dell’attività, affermava che la stessa, per l’estraneità all’attività tipica, non doveva portare al calcolo del pro rata ma, semmai, all’indetraibilità dell’Iva sui costi direttamente afferenti.
L’Agenzia, in questo caso, non accogliendo il ragionamento dell’Istante, rileva che l’attività tipica delle holding comporta anche l’erogazione di finanziamenti e, nel caso di specie, la suddetta attività era anche prevista dallo statuto sociale.
Pertanto, in considerazione della compresenza di operazioni imponibili e di operazioni esenti, Alfa dovrà operare la rettifica della detrazione dell’Iva sugli acquisti con il meccanismo del pro rata.
L’Agenzia non si esprime ma, verosimilmente, Alfa potrebbe valutare la separazione delle attività ai sensi dell’articolo 36 D. P.R. 633/1972.