Quando l’assegnazione agevolata risulta difficoltosa
di Comitato di redazioneLa legge di stabilità per il 2016 introduce, come ormai noto, interessanti agevolazioni per i contribuenti che intendessero assegnare o cedere in via agevolata dei beni (normalmente immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione) ai soci.
Tale agevolazione consiste di due aspetti principali:
- da un lato, la determinazione della base imponibile che deriva dall’operazione, posto che, in caso di assegnazione non agevolata, si dovrebbe tenere in considerazione (ai fini del confronto con il costo fiscalmente riconosciuto) solo il valore normale del bene. La norma, invece, qui consente di utilizzare il (normalmente più vantaggioso) valore catastale dell’immobile;
- per altro verso, la misura della tassazione di tale imponibile (analogo ad una plusvalenza rinvenibile dalla cessione di un bene) che risulta limitata al 8%, salvo il caso della società di comodo (che richiede la maggiore aliquota del 10,5%) e quello dell’utilizzo, in fase di assegnazione, di riserve in sospensione di imposta, che richiedono l’assolvimento di un (ulteriore) sostitutiva del 13%.
Sul versante soggettivo attivo, sono interessate alla disposizione tutte le società di persone e di capitali.
Sul versante soggettivo passivo, invece, l’agevolazione viene accordata solo alle assegnazioni a favore dei soci che siano tali alla data del 30.09.2015; per la verifica di tale qualità, si dovrà fare riferimento, per le società di capitali, alle risultanze del Registro delle imprese (che oggi fa fede nei rapporti tra società e soci) e, per le società di persone, su qualsiasi atto e/o documento con data certa da cui risulti in modo equivoco la circostanza.
Il fatto che il soggetto non sia più socio al momento della effettiva assegnazione non determina alcuna conseguenza sul ragionamento.
Così, a nostro giudizio, nessuna preclusione deriva dalla variazione della compagine societaria in momento successivo, salvo considerare che l’assegnazione al “non socio” alla data del 30-09-2015 non potrà beneficiare di alcuna agevolazione tra quelle sopra sinteticamente illustrate.
Per fare un esempio pratico, si potrebbe evocare la seguente situazione:
- SNC già esistente nel 2015;
- composizione societaria al 30-09-2015: socio A (40%), socio B (40%), socio C (20%);
- recesso del socio C alla data del 01-10-2015;
- assegnazione avvenuta in data 30-09-2016.
In tal caso, avremmo:
- una compagine societaria, al momento della assegnazione, differente rispetto a quella esistente al 30-09-2015;
- una assegnazione a favore di “soci” esistenti alla predetta data del 30-09-2015, sia pure in misura percentuale differente rispetto a quella pregressa.
D’altro canto, l’assegnazione – sul versante civilistico – richiede che sia effettuata a favore di coloro che rivestono la qualifica di socio al momento della sua effettuazione (e, per effetto della norma, entro e non oltre la data del 30-09-2016).
Partendo dal medesimo esempio esposto in precedenza, si introducono le seguenti variabili:
- SNC già esistente al 2015;
- compagine societaria: socio A (50%), socio B (50%);
- recesso del socio B alla data del 01-10-2015.
In tal caso, si supponga, inoltre, che:
- il recesso si considera perfezionato alla data della ricezione della dichiarazione, a prescindere dalla avvenuta (o meno) materiale liquidazione ed erogazione delle somme spettanti al socio;
- necessitandosi del requisito della pluralità dei soci, la SNC (in persona del socio superstite) dovrà, entro il mese di marzo, provvedere ad accogliere un nuovo componente. Se così non fosse, si produrrebbe uno scioglimento della stessa società, con eventuale possibilità di proseguire l’attività come ditta individuale, in capo al socio superstite.
In una tale situazione, pertanto, se si intendesse perfezionare una assegnazione agevolata in capo alla società suddetta, si dovrebbe considerare che:
- la società esiste, al massimo, sino alla data di fine marzo, salvo non ricostituisca la pluralità dei soci;
- per poter effettuare una assegnazione agevolata, risulta strumentale l’esistenza dell’ente;
- ove la assegnazione sia possibile, la stessa dovrà interessare i soggetti soci a quel momento.
Pertanto, possiamo concludere che:
- ove si decida di ricostituire la pluralità dei soci, la assegnazione potrà avvenire entro il 30-09-2016, ma si applicheranno le agevolazioni solo sulla quota riferibile al socio A;
- ove non si intenda ricostituire la pluralità dei soci, accade che:
- la assegnazione risulta possibile solo fino alla data del 31-03-2016, quando ancora esiste la società; si dovranno verificare i soggetti soci a tale data (nel nostro caso solo socio A), e loro daranno diritto alla fruizione delle agevolazioni in capo alla società;
- la assegnazione non risulta più possibile da aprile in poi, in quanto non si ha più dinnanzi una società e, per conseguenza, il soggetto non è più ricompreso tra quelli citati dalla norma.
Come si vede, dunque, le eventuali vicende che interessano la compagine societaria possono incidere in modo più o meno evidente sulla fruizione dei benefici e, di tali fatti, si dovrà tenere conto prima di pianificare e programmare la operazione.