2 Maggio 2016

Quando l’omesso versamento non è punibile penalmente

di Marina RomanoPietro Vitale
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L’omesso versamento di ritenute (dovute o certificate), di IVA ed anche l’indebita compensazione in F24 di crediti tributari inesistenti o non spettanti, comporta una responsabilità penale del contribuente (o rappresentate legale di società) qualora siano eccedute le soglie rispettivamente stabilite in:

  1. euro 150.000 per l’omesso versamento di ritenute dovute o certificate per ciascun periodo d’imposta (articolo 10-bisLgs. n. 74/2000);
  2. euro 250.000 per l’omesso versamento di IVA per ciascun periodo d’imposta (articolo 10-terLgs. n. 74/2000);
  3. euro 50.000 per l’indebita compensazione in F24 di crediti tributari inesistenti o non spettanti (articolo 10-quaterLgs. n. 74/2000).

Per i reati di cui alle lett. sub a) e sub b) la pena prevista va da una reclusione minima di sei mesi ad un massimo di due anni; per quelli di cui alla lett. sub c), qualora l’indebita compensazione riguardi crediti inesistenti, la reclusione va da minimo di un anno e sei mesi fino a un massimo di sei anni; mentre, per i crediti non spettanti la pena rimane quella prevista nella normativa previgente ossia la reclusione da sei mesi fino a due anni.

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