18 Dicembre 2024

Quando un dividendo è paradisiaco? Tutti gli esami da fare …

di Ennio Vial
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

In un precedente intervento, abbiamo esaminato i controlli di fine anno relativi alla disciplina controlled foreign companies. Connessi a questi, vi sono anche i controlli per valutare se un dividendo può dirsi paradisiaco o meno.

In questa sede, esaminiamo se un dividendo può essere “battezzato” come soggetto a tassazione ordinaria o, diversamente, deve essere considerato come paradisiaco. Non entriamo, tuttavia, nel merito di quale sia la tassazione dei dividendi ordinari e di quelli paradisiaci. Tuttavia, è appena il caso di ricordare come i dividendi ordinari percepiti da persone fisiche private sono generalmente soggetti alla tassazione sostitutiva del 26% mentre, se percepiti da società di capitali, concorrono alla base imponibile per il 5% del loro ammontare.

Diversamente, i dividendi paradisiaci, pur con precisazioni e casi particolari da esaminare, concorrono a tassazione per l’intero ammontare e non scontano mai le imposte sostitutive del 26%.

Come enunciato, in questa sede intendiamo verificare quelli che sono i controlli da operare in relazione ai dividendi percepiti nel 2024 o agli utili maturati nel 2024 per valutarne la loro natura futura in occasione della distribuzione. In prima battuta, possiamo osservare come il dividendo, per essere promosso e conseguire lo status di “dividendo White”, deve superare un primo esame che potremmo inquadrare un po’ come l’esame di giugno.

Il primo test da compiere è il cosiddetto test del comma 1007.

L’articolo 1, comma 1007, L. 205/2017, prevede che se un utile è White nel momento in cui matura, in base alle regole vigenti pro tempore, quell’utile sarà per sempre White, anche se distribuito in un momento in cui la società è paradisiaca.

Questa precisazione ci può servire per analizzare la natura dei dividendi percepiti nel 2024 e poter affermare, quindi, che se questi sono maturati in un momento in cui la società era White, questi dividendi sono soggetti a tassazione ordinaria. La precisazione, inoltre, ci consente anche di battezzare gli utili maturati nel 2024. Quindi, se il 2024 si chiude come anno White, quegli utili saranno etichettati come utili soggetti a tassazione ordinaria, a prescindere dal momento in cui verranno distribuiti.

Il comma 1007, tuttavia, non stabilisce quale sia la sorte degli utili che maturano in periodi black. In altre parole, non si può affermare che se la società è black nell’anno in cui l’utile matura, quell’utile sarà per sempre black. Il principio di diritto n. 17/2019 ha statuito che, in questo caso, si devono svolgere i due “esami di riparazione di settembre” contenuti nella circolare n. 35/2016.

Si badi che i due esami vanno approcciati solo da chi non ha superato il test del 1007 e devono essere superati entrambi: la bocciatura anche in uno solo di essi comporterà la natura paradisiaca del dividendo.

Il primo test di riparazione consiste nel valutare, con le regole vigenti al momento della percezione, la natura del Paese estero.

Pertanto, nel 2024, in caso di partecipazione di controllo, si dovrà avere riguardo al livello di tassazione effettiva del Paese estero. Se ci sono le condizioni per applicare la tassazione effettiva del 15%, ossia il nuovo criterio introdotto dal D.Lgs. 209/2023, i conteggi risulteranno semplificati.

Se, invece, ciò non è possibile, si dovrà fare il confronto tra la tassazione effettiva estera e la corrispondente tassazione effettiva italiana su quel reddito e valutare se quella estera è almeno pari alla metà di quella teorica italiana.

In caso di assenza di controllo, le regole sono analoghe solo che, in luogo della tassazione effettiva, si ha riguardo alla tassazione nominale.

Qualora il primo esame di riparazione non sia superato, l’analisi si può ritenere conclusa; il dividendo verrà battezzato come dividendo paradisiaco e conseguente tassazione integrale.

Diversamente, qualora il primo esame di riparazione sia superato, si deve passare al secondo: si deve tornare nuovamente a valutare l’utile al momento della maturazione, come abbiamo fatto con il test del comma 1007, solo che, mentre per il test del comma 1007 abbiamo giudicato l’anno di maturazione con le regole vigenti pro tempore, nell’esame di riparazione di settembre, l’anno di maturazione dell’utile verrà giudicato con le regole esistenti al momento della percezione, per cui ragionevolmente si dovrà avere riguardo al livello nominale di tassazione, in ipotesi di assenza di controllo, oppure al livello effettivo di tassazione, in caso di presenza di controllo. Riteniamo che, sussistendone le condizioni, anche in questo caso si possa avere riguardo alla tassazione effettiva del 15%.

Questi aspetti e molti altri verranno approfonditi nel percorso fiscalità internazionale in pratica 2025 programmato a partire dal prossimo mese di gennaio 2025.