Quando utilizzare la scheda carburante per certificare gli acquisti di carburante
di Luca CaramaschiRinviando ad altro successivo contributo l’analisi dei sistemi alternativi di certificazione degli acquisti di carburante per autotrazione (come nel caso di acquisti con pagamenti effettuati mediante carte di credito, di debito o prepagate), andiamo ora ad esaminare i casi nei quali si pone o meno l’
obbligo di utilizzo della
scheda carburante.
Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte dei contribuenti soggetti all’imposta sul valore aggiunto (quindi, sia imprese che professionisti) devono risultare da apposite annotazioni eseguite in un documento definito “scheda carburante”. Le cessioni di carburante e lubrificanti per autotrazione non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino o ricevuta fiscale (articolo 1 DPR n.696/1996). L’utilizzo della scheda carburante sostituisce a tutti gli effetti il tradizionale documento previsto dal comma 3 dell’articolo 22 del DPR n.633/1972 e cioè, la fattura. Più precisamente – salvo alcune eccezioni che saranno in seguito analizzate – per la cessione di carburanti per autotrazione (benzina, gasolio, metano GPL, ecc.) presso impianti stradali di distribuzione è previsto il divieto di fatturazione di cui all’articolo 21 del DPR n.633/1972.
La scheda carburante rappresenta quindi – sia per le imprese che per i professionisti – lo strumento necessario per poter documentare l’acquisto di carburante al fine di beneficiare tanto di una eventuale deducibilità del relativo costo ai fini delle imposte dirette quanto per usufruire, ove possibile, del diritto alla detrazione dell’Iva assolta all’acquisto. La disciplina generale della scheda carburante è contenuta nel DPR n.444 del 10 novembre 1997 ed il suo contenuto è stato oggetto di primi chiarimenti da parte dell’amministrazione finanziaria con la circolare ministeriale n.205/E del 12 agosto 1998. La scheda carburante, pertanto, rappresenta il documento idoneo a:
– effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione,
– dai soggetti Iva nell’esercizio di impresa, arte o professione.
Alla luce di quanto affermato in precedenza, è possibile individuare le ipotesi di acquisto di carburante per autotrazione per le quali non è possibile utilizzare la scheda carburante. Si tratta di:
– acquisti di carburante per autotrazione NON effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione;
– acquisti di carburante NON per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione (ad esempio motori fissi);
– acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione per i quali non può essere verificata la destinazione;
– rifornimenti durante l’orario di chiusura (self-service);
– procedura di “netting” in uso nel settore petrolifero;
– cessioni nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari e degli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza (articolo 6 DPR n.444/1997);
– cessioni di gasolio effettuate nei confronti di autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all’albo di cui alla legge n.298/1974
(modifica decorrente dal 1.1.2006 per effetto delle modifiche apportate all’articolo 6 del DPR n.444/1997 dal comma 109 articolo 1 della legge n.266 del 2005);
– carrelli elevatori, macchine operatrici come trattori, escavatori, mezzi di spurgo pozzi, che non possono circolare su strada.
Nelle ipotesi sopra elencate si applica la disciplina della fatturazione a richiesta del cliente. Il paragrafo 2 della C.M. n.205/E/1998 ha precisato che “nel caso di mancanza del personale che possa rilasciare il documento, possono essere utilizzati a tal fine i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche, da inviare ai gestori per l’adempimento in questione”. Quindi la prassi invalsa in alcuni contribuenti di rifornirsi negli orari serali o nei weekend da impianti stradali chiusi, attraverso le apparecchiature attrezzate per l’erogazione del carburante con la formula self service, chiedendo successivamente l’apposizione del timbro e della firma sulla scheda carburate, risulterebbe errata. Tali rifornimenti andrebbero certificati con fattura, chiedendone l’emissione all’esercente presentando la ricevuta rilasciata dall’apparecchiatura al momento dell’erogazione del carburante.
Vi sono poi situazioni – espressamente disciplinate dal legislatore – nelle quali non vige il divieto di fatturazione per l’acquisto di carburante per autotrazione ma è possibile – dietro apposita richiesta da parte del cliente – richiedere, in luogo della scheda carburante, l’emissione della fattura prevista dall’articolo 21 del DPR n.633/1972. Si tratta di:
- cessioni di gasolio effettuate nei confronti di autotrasportatori domiciliati e residenti negli Stati membri della UE (articolo 12 del decreto legge n.457/1997 conv. nella legge n.30 del 1998).
- cessioni di gasolio effettuate nei confronti di autotrasportatori di cose per conto proprio muniti di licenza di cui all’articolo 32 della legge n.298/1974 (DPR n.277 del 9.6.2000).
È importante precisare che, nelle ipotesi elencate, la fattura deve essere richiesta all’atto di effettuazione dell’operazione, a pena di decadenza del relativo diritto.
Procedura del “netting”
Particolarmente utilizzata è la cosiddetta procedura del “netting”, che prevede l’effettuazione di un rifornimento attraverso specifiche carte che vengono normalmente rilasciate direttamente dalle compagnie petrolifere a soggetti che percorrono molti chilometri ovvero a imprese che si trovano a gestire significative flotte aziendali.
Il contratto di “netting” è un contratto di somministrazione secondo il quale il gestore dell’impianto di distribuzione di carburante effettua a favore della società petrolifera delle cessioni periodiche e continuative di carburanti alle imprese convenzionate con la società petrolifera stessa; tali imprese, a loro volta, hanno stipulato un contratto di somministrazione con la società petrolifera.
La società petrolifera rilascia alle imprese convenzionate una tessera magnetica, con la quale possono essere effettuati i rifornimenti presso il distributore di carburante. Tale tessera è nella sostanza una carta finanziaria, una sorta di carta di credito utilizzabile solo per l’acquisto di carburanti: al momento dell’erogazione del carburante l’utilizzatore quindi non paga nulla all’esercente, ma si vedrà recapitare periodicamente (di solito ogni 15 giorni o ogni mese, a seconda degli accordi) una fattura riepilogativa che verrà registrata in contabilità. Successivamente l’utilizzatore pagherà alla scadenza concordata l’importo addebitato in fattura.
Nel caso in cui i rifornimenti vengano effettuati sulla base di un contratto di “netting”, non deve essere applicata la disciplina della scheda carburante, in quanto di tratta di un contratto di somministrazione di carburanti e non di cessione di beni. L’acquisto del carburante, come detto, viene certificato dalla fattura emessa dalla compagnia petrolifera.