25 Gennaio 2020

Questioni critiche in tema di contributo unificato

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), disciplina l’ipotesi dell’ulteriore pagamento del contributo unificato “pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”, qualora il gravame sia stato respinto integralmente o sia dichiarato inammissibile o improcedibile.

In via generale è possibile affermare che, mentre la corresponsione del contributo unificato rappresenta un prelievo coattivo sulla base del valore del processo volto al finanziamento delle spese giudiziarie, il pagamento dello stesso in misura doppia rappresenta un mezzo di tutela dell’economia processuale che può essere disposto qualora, nell’ambito di un procedimento d’impugnazione, l’impegno di risorse processuali non abbia avuto esito positivo, essendo stato il proposto gravame integralmente rigettato ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile (in tal senso, Cass. n. 5955/2014).

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