Quinquennio del credito d’imposta dall’interconnessione
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariIl credito d’imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0” può essere fruito dal periodo d’imposta successivo a quello in cui avviene l’interconnessione del bene, mentre già dal periodo d’imposta di entrata in funzione l’impresa potrebbe utilizzare il credito d’imposta “ex superammortamento”.
In ogni caso, il quinquennio per la gestione del credito d’imposta “Industria 4.0” inizia dal periodo d’imposta in cui avviene l’interconnessione per l’intero importo, ovvero al netto della quota del 6% già fruita.
È quanto emerge da un chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate nel corso di un incontro con la stampa specializzata in cui sono stati affrontati diversi argomenti, tra cui le regole per la gestione del nuovo credito d’imposta spettante per gli investimenti in beni strumentali nuovi introdotto dalla L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).
Si ricorda che i commi 188 e 180 della predetta L. 160/2019 prevede l’attribuzione di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi con le seguenti regole:
- per gli investimenti in beni nuovi “Industria 4.0” il credito d’imposta è pari al 40% per importi annui di investimenti fino ad euro 2,5 milioni (misura che si riduce al 20% per importi eccedenti euro 2,5 milioni e fino ad euro 10 milioni, mentre non spetta alcun credito per la parte di investimenti eccedenti la soglia di 10 milioni);
- per gli altri investimenti in beni materiali nuovi (ex superammortamento) il credito d’imposta spetta nella misura del 6% nel limite di investimenti annui fino ad euro 2 milioni (nessun credito d’imposta spetta per investimenti eccedenti tale limite);
- per gli investimenti in beni immateriali il credito d’imposta è pari 15% dell’importo e spetta nel limite massimo di euro 700.000.
Per quanto riguarda il periodo di fruizione del credito d’imposta, è previsto che il credito spettante per gli investimenti in beni materiali possa essere fruito in cinque periodi d’imposta (rispettivamente decorrenti dal periodo d’imposta successivo a quello di interconnessione o dell’entrata in funzione del bene), mentre tale periodo si riduce a tre anni per gli investimenti in beni immateriali.
La domanda posta all’Agenzia riguarda la corretta applicazione del disposto del comma 191 in cui si stabilisce che, nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui al citato comma 189 (beni materiali dell’allegato A alla L. 232/2016) avvenga in un “periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi del comma 188”.
In tale ipotesi, ci si domandava se la fruizione del credito d’imposta del 6% nell’esercizio successivo a quello di entrata in funzione del bene (non interconnesso), con conseguente slittamento di un anno del momento iniziale della fruizione del credito d’imposta del 40%, comportasse la riduzione a quattro anni del periodo di utilizzo del credito in questione, ovvero se il quinquennio iniziasse a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui avviene l’interconnessione (al netto della quota già utilizzata).
Sul punto l’Agenzia fornisce due chiarimenti importanti:
- in primo luogo stabilisce che nel periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene non è obbligatorio utilizzare il credito d’imposta “ordinario” del 6%, in quanto trattasi di mera facoltà del contribuente. La scelta, in ogni caso, non pregiudica la spettanza del credito d’imposta nella misura piena del 40% (o della minor misura in relazione all’importo degli investimenti);
- in secondo luogo, si evidenzia che il quinquennio per la fruizione del credito d’imposta decorre, in ogni caso, dal periodo d’imposta successivo a quello in cui avviene l’interconnessione del bene (eventualmente nettizzando lo stesso della prima quota del 6% già fruita).