23 Marzo 2017

Quote di Srl e diritti connessi

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Le partecipazioni in società a responsabilità limitata sono molto diffuse nella realtà economica del Paese, sia per quanto riguarda società di stampo “familiare”, sia per quanto riguarda società con una base partecipativa più ampia. La gestione di tali partecipazioni, anche in relazione al loro trasferimento, costituisce senza dubbio un tema alquanto interessante ed intriso di aspetti che devono essere tenuti in debita considerazione.

Innanzitutto, è bene evidenziare che mentre nelle società per azioni il capitale sociale è diviso secondo il numero delle azioni emesse, e quindi in base ad un criterio “oggettivo”, nelle società a responsabilità limitata il capitale sociale è rappresentato dalle quote, le quali sono divise tra i soci in base ad un criterio “soggettivo”.

Al socio titolare di una quota di partecipazione spettano alcuni diritti connessi, sia di natura amministrativa, sia di natura patrimoniale, precisando sin d’ora che in base all’articolo 2468, comma 2, cod. civ., i diritti sociali, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo:

  • spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta”;
  • le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento”.

Nella tabella che segue, sono schematizzati i diritti di natura patrimoniale ed amministrativa collegati alla partecipazione sociale.

DIRITTI AMMINISTRATIVI
  • Nomina e revoca degli amministratori
  • nomina e revoca, per giusta causa, dei membri del collegio sindacale e dei revisori
  • richiesta di convocazione dell’assemblea
  • intervento in assemblea
  • voto
  • impugnazione delle decisioni dei soci
  • promozione dell’azione di responsabilità contro gli amministratori
  • denuncia all’organo di controllo dei fatti censurabili degli amministratori
  • richiesta di informazioni sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale della società
  • recesso dalla società
DIRITTI PATRIMONIALI
  • Diritto agli utili
  • liquidazione della quota in caso di recesso
  • liquidazione della quota in caso di esclusione
  • diritto di opzione nelle delibere di aumento del capitale sociale
  • prelazione in caso di cessione di quote (se previsto nell’atto costitutivo)

A seguito della riforma del diritto societario, il nuovo assetto delle società a responsabilità limitata è improntato alla centralità della figura personale del socio, il quale rileva in ambito societario in quanto tale e non in funzione del capitale conferito. Tale elemento portante della disciplina delle Srl ha come naturale conseguenza che, in presenza di specifica clausola statutaria, è possibile prevedere l’assegnazione di partecipazioni non proporzionali al conferimento effettuato dai singoli soci. Questa opportunità è da collegarsi alla previsione secondo cui possono essere oggetto di conferimento tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica, nonché le prestazioni d’opera da parte dei soci. È evidente che la non proporzionalità delle quote di capitale sociale attribuite ai soci rispetto al valore dei conferimenti trova un limite nell’invalicabile precetto secondo cui il capitale sociale deve essere effettivo, ragion per cui se ad un socio è attribuita una quota superiore rispetto al valore del conferimento, all’altro socio (o agli altri soci) deve essere attribuita una quota di capitale sociale inferiore al valore del conferimento. Tale ultima affermazione scaturisce tra l’altro dalla lettura dell’articolo 2464 cod. civ., secondo cui il valore dei conferimenti non può in alcun modo essere complessivamente inferiore al capitale sociale.

Esempio

Il sig. Rossi ed il sig. Verdi intendono costituire una società a responsabilità limitata denominata “Alfa” Srl, con capitale sociale di euro 50.000. I conferimenti avvengono come segue:

  • il sig. Rossi conferisce la propria azienda individuale, il cui valore effettivo è pari ad euro 40.000 (come da perizia di stima), ossia l’80% del capitale sociale della società neo-costituita, ma la quota di capitale attribuita effettivamente è pari a euro 25.000 corrispondente al 50%;
  • il sig. Verdi conferisce denaro per euro 10.000, con corrispondente diritto ad una quota di capitale sociale pari al 20%, ma la quota di capitale effettivamente attribuita è pari a euro 25.000, corrispondente al 50%.
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