R.M. 74/E/2013: parzialmente estendibili all’IVCA le novità in tema di IRM
di Giovanni ValcarenghiL’art. 68 del D.L. n. 83/2012 ha apportato alcune modifiche in merito alle imposte sostitutive da applicare ai redditi di capitale di natura assicurativa e all’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita.
Con l’intervento normativo il legislatore ha armonizzato il trattamento fiscale delle polizze di assicurazione italiane con quello previsto per le polizze emesse dalle compagnie estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi, ampliando l’obbligo di applicazione delle predette imposte anche ai sostituti d’imposta attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti.
Nello specifico, è stato introdotto nell’alveo dell’art. 26-ter, comma 3 del D.P.R. n. 600/1973 un nuovo periodo ai sensi del quale è previsto un obbligo di sostituzione tributaria per i soggetti di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 tramite i quali sono riscossi i redditi di capitale derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.
In altri termini, con il D.L. n. 83/2012 viene ampliato l’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta sostitutiva sui capitali corrisposti in dipendenza dei predetti contratti e trova applicazione per i contratti stipulati da soggetti residenti (non esercenti attività di impresa) con le compagnie di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, sempreché l’imposta sostitutiva non sia applicata previa opzione, direttamente dalle predette compagnie estere o da un rappresentante fiscale delle stesse.
I medesimi soggetti, per effetto dell’introduzione, a mezzo dell’art. 6, comma 2 del D.L. n. 68/2012 richiamato, del nuovo comma 2-sexies all’art. 1 del DL n. 209/2002, norma che disciplina l’imposta dovuta dalle compagnie assicuratrici sulle riserve matematiche dei rami vita, devono applicare tale imposta. Tecnicamente essi devono versare l’imposta nella misura dello 0,35%, da commisurare al valore dei contratti di assicurazione.
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 74/E del 6 novembre, sollecitata da una società fiduciaria che tra i vari prodotti finanziari amministrati gestisce anche i contratti di assicurazione sulla vita e capitalizzazione (le polizze unit linked) stipulati con imprese di assicurazione non residenti, operanti nel territorio italiano in regime di libera prestazione di servizi (LPS) è tornata sul tema dopo i chiarimenti offerti circa un anno fa con la circolare n. 41/E del 31 ottobre 2012.
In particolare, in merito alla possibilità di procedere anche per la imposta sul valore dei contratti assicurativi (IVCA) con la compensazione c.d. verticale del credito di imposta derivante dal versamento delle imposte matematiche (IRM) con la stessa imposta dovuta nell’anno ex art. 1 del D.L. n. 209/02 ha dato risposta negativa.
Il diniego deriva dalla circostanza che tale possibilità è prevista specificatamente per la sola IRM. Infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del DL n. 209/2002 la compagnia assicurativa può utilizzare l’eccedenza di IRM versata per il quinto anno precedente rispetto alle imposte sostitutive e ritenute versate nell’anno in compensazione con le imposte e i contributi ex art. 17 D.Lgs. n. 241/1997, anche oltre il limite di cui all’art. 34, comma 1 della L. n. 388/2000.
In alternativa l’Amministrazione finanziaria ha affermato, con risoluzione n. 146/E/2008, che l’eccedenza può essere utilizzata in compensazione verticale con la medesima IRM o essere ceduta ad altre società del gruppo nel rispetto dell’articolo 43-ter del D.P.R. n. 602/1973.
Nonostante le regole relative all’IVCA rinviino ai criteri applicativi relativi all’IRM, non si ritengono applicabili tout court tali regole. L’Agenzia evidenzia, infatti, come ove si volesse estendere il principio sopra evidenziato e disciplinato dall’art. 1 del D..L n. 209/2002 alle IVCA, è di tutta evidenza che verrebbe a determinarsi l’assenza dl parametro di confronto dato dalle imposte sostitutive operate nell’anno (secondo parametro), non essendosi ancora realizzato, in tal caso, il presupposto applicativo dell’imposta sostitutiva sul contratto assicurativo in amministrazione.
A questo si deve aggiungere che non è in ogni caso ammissibile estendere all’IVCA le previsioni dell’IRM relative all’utilizzo della compensazione c.d. orizzontale con altre imposte e contributi, diversi dalle imposte sostitutive previste dall’articolo 26-ter del D.P.R. n. 600/1973, poiché la sostituzione tributaria di cui all’articolo 68 D.L. n. 83/2012 concerne solo l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 26-ter del D.P.R. n. 600/1973e dell’IVCA e non è estesa alle imposte di altra natura.
Al contrario, in merito alla possibilità introdotta, sempre all’articolo 1, comma 2 del D.L. n. 209/2002 dalla Legge di stabilità 2013 e consistenti nella previsione di un limite al versamento dell’IRM in presenza di un credito di imposta non ancora compensato o ceduto, qualora detto credito ecceda un determinato limite calcolato in misura percentuale dello stock di riserve matematiche, L’Agenzia delle entrate ritiene estensibile la previsione anche all’IVCA.
Ai fini dei corretti calcoli, l’Agenzia ritiene validi quelli forniti con la precedente circolare n. 12/E/2013: tuttavia, dal momento che la base imponibile dell’IVCA è data dal valore del contratto assicurativo al netto delle liquidazioni intervenute entro il termine previsto per il versamento dell’imposta, si dovrà assumere la medesima base imponibile anche ai fini del calcolo del predetto limite che dovrà essere confrontato con l’ammontare complessivo dell’IVCA versata, aumentato dell’imposta teorica da versare.