In particolare, la Commissione tributaria regionale del Piemonte sosteneva che la redazione da parte del messo notificatore della raccomandata informativa di cui all’articolo 60 D.P.R. 600/1973fosse indispensabile per portare a termine il procedimento di notificazione dell’avviso di accertamento, effettuato al domicilio del contribuente a mani del coniuge convivente (soggetto diverso dal destinatario).
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo che, in caso di notificazione nella residenza, dimora o domicilio del contribuente, l’articolo 139 c.p.c.prevede che il notificante dia notizia al destinatario dell’avvenuta notifica solo nei casi in cui non vi sia la possibilità di consegnare copia dell’atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa.
Nella pronuncia in commento, i Giudici di Piazza Cavour hanno affermato tout court che, ai sensi dell’articolo 60, comma 1, lettera b-bis), D.P.R. 600/1973, il quale prevede specifiche modifiche alla disciplina delle notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente ex articoli 137 ss. c.p.c., “se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
Ciò, sulla base della considerazione per la quale deve ritenersi che nei casi di “irreperibilità relativa” trova applicazione l’articolo 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell’articolo 26, comma 6, D.P.R. 602/1973 e dell’articolo 60, comma 1, D.P.R. 600/1973, con la conseguenza che è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (cfr., Corte Costituzionale, sentenza 258/2012, in relazione all’articolo 26, comma 4, D.P.R. 602/1973; Corte Costituzionale, sentenza 3/2010, in relazione all’articolo 140 c.p.c.).
In virtù di ciò, quindi, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate con condanna al pagamento delle spese processuali.