29 Settembre 2017

Il raddoppio dei termini non si applica all’Irap

di Marco Bargagli
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Ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. 600/1973, rubricato “termine per l’accertamento”, nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall’articolo 1, comma 131, della Legge 208/2015(Legge di stabilità 2016), a decorrere dal 1 gennaio 2016 gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

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