28 Maggio 2018

I rapporti tra revisore “entrante” e revisore “uscente”

di Francesco Rizzi
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Nello svolgimento dell’attività di revisione legale, il revisore e la società di revisione devono rispettare le norme e i principi in materia di riservatezza, di segreto professionale e di tutela della proprietà intellettuale della documentazione della revisione (si rammenta, in proposito, che le carte di lavoro sono di proprietà del revisore e lui ne è anche responsabile).

Sono imperativi in tal senso il primo e il quarto comma dell’articolo 9 bis D.Lgs. 39/2010, a mente dei quali “tutte le informazioni e i documenti ai quali hanno accesso il revisore legale e la società di revisione legale nello svolgimento della revisione legale sono coperti dall’obbligo di riservatezza e dal segreto professionale” e tali obblighi (riservatezza e segreto professionale) “continuano a valere anche successivamente al termine della partecipazione all’incarico di revisione”.

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