Rapporto tra il regime delle vendite a distanza e il regime del margine
di Marco PeiroloLa disciplina IVA delle “vendite a distanza” applicabile alle transazioni poste in essere in ambito intracomunitario deve essere opportunamente coordinata con le disposizioni relative al regime speciale del margine se l’oggetto dell’operazione è un bene usato.
Nel caso in cui il destinatario del prodotto sia un privato consumatore di altro Paese membro dell’Unione europea, il dubbio che l’operatore nazionale deve porsi è se l’IVA sia dovuta “all’origine”, cioè in Italia, con il regime del margine, oppure “a destino”, vale a dire nel Paese del cliente, secondo la disciplina delle vendite a distanza.
Per comprendere i termini della questione occorre rammentare che le cessioni nei confronti di privati di altri Paesi UE, con spedizione a cura o a nome del cedente, ricadono nella previsione dell’articolo 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993, sicché – se superiori, nell’anno precedente e/o nell’anno in corso, a 100.000,00 euro, ovvero all’eventuale minore ammontare stabilito da tale Paese a norma dell’articolo 34 della Direttiva n. 2006/112/CE – si considerano non imponibili in Italia siccome tassati a destinazione, nel qual caso il fornitore nazionale dovrà aprire una posizione IVA in loco per poter assolvere la relativa imposta e adempiere ai connessi obblighi “formali” (es. dichiarazione periodica, ecc.).
Vediamo adesso perché il principio di destinazione applicabile alle vendite a distanza “sopra-soglia” deve essere coordinato con le disposizioni che regolano il regime del margine.
Quest’ultimo si riferisce alle vendite di beni usati se precedentemente acquistati presso privati o presso operatori che, benché in possesso dello status di soggetto passivo IVA, siano equiparati ai privati non avendo potuto esercitare la detrazione “a monte”.
Tale regime speciale, che consente di calcolare l’imposta sul solo utile realizzato dal rivenditore, vale a dire la differenza (cd. “margine”) tra il prezzo di vendita e quello di acquisto, maggiorato delle spese di riparazione e di quelle accessorie, prescinde dal luogo di consegna della merce (Italia o altro Paese UE) e dalla qualifica soggettiva dell’acquirente, essendo previsto dall’articolo 37, comma 2, del D.L. n. 41/1995 che l’IVA resta dovuta all’origine. Conseguentemente, l’operazione si considera interna al Paese del cedente, ove l’imposta dovrà essere versata applicando il regime del margine.
La norma da ultimo richiamata dispone infatti che gli acquisti di beni usati assoggettati al regime speciale nel Paese UE di provenienza non sono considerati acquisti intracomunitari e, specularmente, che le cessioni degli stessi beni non danno luogo a cessioni intracomunitarie non trovando applicazione le disposizioni degli articolo 40, comma 3, 41 e 58 del D.L. n. 331/1993. Ai fini che qui interessano, e cioè con specifico riguardo alle operazioni attive, il riferimento all’articolo 41, includendo le vendite a distanza contemplate nella lett. b) del primo comma, implica pertanto che le stesse, anche se “sopra-soglia”, saranno sempre assoggettate ad imposta in Italia con lo speciale sistema previsto per le cessioni dei beni usati.
Le vendite in esame, se hanno come acquirente un privato, mantengono natura interna – e, dunque, l’imposta è versata all’Erario italiano – anche in caso di opzione per il regime ordinario da parte del cedente italiano, con il passaggio in questa evenienza dalle disposizioni del D.L. n. 41/1995 a quelle del D.P.R. n. 633/1972.
Ad una diversa soluzione si giunge invece nell’ipotesi in cui il destinatario comunitario sia un operatore economico, nel qual caso l’opzione per il regime ordinario oblitera (ancora una volta) le disposizioni del D.L. n. 41/1995, ma l’operazione refluisce ora nelle regole del D.L. n. 331/1993, con l’IVA che si rende dovuta “a destino” e sarà assolta dal cliente con la procedura di inversione contabile.
In conclusione, ritornando alla fattispecie esposta inizialmente, le vendite a distanza “sopra-soglia” nei confronti di privati di altri Paesi UE sono colà imponibili e, quindi, al cedente nazionale è richiesta l’apertura di una posizione IVA per provvedere all’adempimento degli obblighi sostanziali e formali connessi all’operazione posta in essere. Se, però, la vendita ha per oggetto beni usati e se sussistono le condizioni di applicazione del regime del margine, l’operazione diventa rilevante ai fini dell’IVA in Italia secondo le regole dettate dal D.L. n. 41/1995 o, in caso di opzione per il regime ordinario, secondo la disciplina “normale”, cioè valida erga omnes, contenuta nel D.P.R. n. 633/1972.
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