27 Giugno 2016

Rappresentante fiscale con diritto al plafond

di Marco Peirolo
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L’art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 consente a coloro che effettuano determinate operazioni con l’estero di effettuare acquisti di beni/servizi senza addebito dell’IVA nei limiti dei corrispettivi realizzati per l’effettuazione di tali operazioni nell’anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti.

Per espressa previsione della norma, la facoltà in oggetto è riservata agli esportatori abituali residenti in Italia e, tenuto conto del rinvio compiuto dal secondo comma degli artt. 8-bis e 9 del decreto IVA alla disposizione in esame, anche i soggetti che effettuano operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione e quelli che effettuano servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali hanno diritto di avvalersi dell’agevolazione se sono esportatori abituali residenti in Italia.

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