30 Ottobre 2013

Rappresentante fiscale depotenziato anche in casi di reverse charge interno

di Ennio VialVita Pozzi
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Come noto, il rappresentante fiscale è un istituto che risulta depotenziato a seguito della riforma del comparto Iva comunitario entrata in vigore dal 2010. Infatti, il rappresentante fiscale (o la figura alternativa dell’identificazione diretta) è necessario solo quando il cessionario/committente è un soggetto passivo stabilito fuori del territorio dello Stato ovvero non riveste la qualifica di soggetto passivo (privato o soggetto assimilato), dato che, in queste ipotesi, il destinatario dell’operazione (acquirente o committente) è «tecnicamente » impossibilitato all’applicazione del reverse charge. Ciò discende direttamente dall’art. 196 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006. La previsione vale nei casi dei servizi generici di cui all’art.7 ter del DPR Iva.

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