3 Dicembre 2020

Rappresentazione contabile della rivalutazione dei beni d’impresa

di Fabio Landuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 110 D.L. 104/2020 offre alle società che redigono il bilancio secondo i principi contabili italiani (soggetti Oic Adopter) la facoltà di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni; trattasi precisamente – in forza del rinvio alla sezione II del Capo I della L. 342/2000 – dei beni materiali e immateriali ad esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, e le partecipazioni in società controllate e in società collegate ex articolo 2359 cod. civ., costituenti immobilizzazioni, che risultino nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per cui, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la rivalutazione deve riguardare beni – anche singolarmente considerati, venendo così superata la tradizionale assunzione per categorie omogenee – che risultavano iscritti nel bilancio 2019 e che lo saranno pure nel bilancio 2020 in cui sarà rappresentata la rivalutazione, la quale dovrà essere annotata nell’inventario e nella nota integrativa.

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