13 Giugno 2014

Rateazione ruoli Equitalia: il DL Irpef rigenera i rateizzi decaduti

di Giancarlo Falco
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Con un emendamento presentato in data 3 giugno 2014 dal Presidente della Commissione Finanze, è stato inserito nello schema complessivo del Decreto Legge Irpef 24 aprile 2014, n. 66 (recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), una disposizione di rilevante impatto operativo, sicuramente favorevole al contribuente: ovvero la norma, di cui all’art. 11 bis del suddetto Decreto Legge, rubricata “Norme in materia di rateazione”.

In particolare, la norma in commento, introduce, per i contribuenti morosi, già decaduti dal beneficio di rateazione degli importi indicati nelle cartelle Equitalia di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, la possibilità di avviare, in presenza di particolari condizioni, un piano di rateazione ex novo.

Il tenore letterale della norma è chiaro: “i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che:

  • la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013;
  • la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014

2. Il piano di rateazione concesso ai sensi del comma 1 non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

3. l’articolo 10, comma 13-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è abrogato».

In altri termini, chi è decaduto dal beneficio previsto dall’art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, può richiedere, sulle somme già oggetto di dilazione e non solo, la concessione di un nuovo piano di rateazione.

In virtù del citato art. 19, infatti, l’agente della riscossione “su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili”, centoventi nel caso in cui il debitore si ritrovi nella suindicata situazione per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.

L’attuale norma prevede, del resto, in caso di mancato pagamento nel corso del periodo di rateazione di otto rate, anche non consecutive, la perdita automatica di tale beneficio e l’impossibilità di richiedere, ed ottenere nuovamente, la rateazione dell’importo ancora dovuto, che sarà, pertanto, immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

Con le disposizioni di cui all’art. 11 bis del recentissimo Decreto, invece, cambia lo scenario in materia di rateazione e riscossione.

Tutti i contribuenti, anche quelli che in precedenza hanno provveduto a dilazionare il proprio debito presso gli uffici di Equitalia e, successivamente, ma non oltre il 22 giugno 2013, sono decaduti dall’agevolazione perché impossibilitati a rispettare i termini di pagamento previsti dal piano, non decadono dal beneficio, ma, altresì, possono recarsi presso i suddetti uffici e procedere, ancora una volta, alla rateizzazione in settantadue rate mensili delle somme iscritte a ruolo purché, però, ne facciano richiesta entro il 31 luglio 2014.

Anche il nuovo disposto, tuttavia, prevede una causa di decadenza assolutamente non trascurabile: il comma due dell’art. 11 bis, infatti, dispone l’automatica perdita dell’agevolazione de qua in caso di mancato pagamento di due sole rate, anche non consecutive.

È, infine, prevista al comma 3, l’abrogazione dell’articolo 10, comma 13 ter, del D.L. n. 201 del 2011. In tal modo, le dilazioni di pagamento previste dall’art. 19 del più volte ricordato D.P.R. n. 602 del 1973, concesse fino all’entrata in vigore della legge di conversione dello stesso D.L. n. 201 del 2011, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a tale data, non ancora prorogate, sono state prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che il debitore provi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.