Nel primo caso (quindi, per le somme iscritte a ruolo di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione), l’Agenzia delle entrate-Riscossione, su “semplice richiesta” del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, concede la dilazione di pagamento fino a un massimo di 84 rate mensili (anche per tutto il 2026).
La riforma ha previsto, altresì, la progressiva estensione del numero di rate concedibili, fino a un massimo di 96 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028, nonché fino a 108 rate mensili per le richieste presentate a decorrere dall’1.1.2029.
Sempre per le somme iscritte a ruolo di importo inferiore o pari a 120.000 euro, la novella ha previsto che l’Agenzia delle entrate-Riscossione, nella ipotesi in cui il contribuente “documenti” la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, concede la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di 120 rate mensili.
Nel secondo caso (quindi, per le somme iscritte a ruolo di importo “superiore” a 120.000 euro), su richiesta del contribuente che “documenta” la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la dilazione di pagamento fino a un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.
A seconda della tipologia di soggetto richiedente, è poi prevista una diversa documentazione da presentare a corredo dell’istanza di rateizzazione.
Al fine di valutare la sussistenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, secondo quanto previsto dalla citata novella (D.Lgs. 110/2024), occorre avere riguardo:
- per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
- per i soggetti diversi da quelli non appena indicati, all’indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione;
- per i condomini all’indice Beta.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27.12.2024 sono state stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di valutazione della sussistenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.
Tale decreto ha individuato, altresì, particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata in ogni caso sussistente, nonché le specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, ai quali non è possibile applicare i relativi parametri sopra individuati.
A titolo esemplificativo, si rileva che il citato D.M. 27.12.2024 ha previsto che, nel caso di soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa, in alternativa alla documentazione sopra citata, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata presentando la certificazione dell’inagibilità totale dell’immobile rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione.
Da ultimo, occorre evidenziare che i nuovi modelli per presentare le richieste di rateizzazione a partire dall’1.1.2025 sono reperibili sul sito istituzionale.