Rateizzazione delle imposte per soggetti Isa e forfettari
di Alessandro BonuzziI soggetti Isa e i contribuenti forfettari e minimi possono effettuare il versamento del saldo 2023 e della prima rata dell’acconto 2024 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi entro il prossimo 31.7.2024, senza applicazione di alcuna maggiorazione. In alternativa, il pagamento può essere effettuato entro il successivo 30.8.2024 con applicazione della maggiorazione dello 0,40%, in forza di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera n), del Decreto correttivo della Riforma fiscale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 20.6.2024.
Si ricorda che i termini di versamento prorogati trovano applicazione anche:
- per i soggetti per i quali opera una causa di esclusione Isa;
- per i soggetti partecipanti a società/enti trasparenti interessati agli Isa, quali soci di società di persone, associati di associazioni professionali, collaboratori di imprese familiari nonché per il coniuge dell’azienda coniugale;
- per i soggetti che hanno cessato l’attività, con conseguente chiusura della partita Iva, nel corso del 2023.
In luogo del pagamento in un’unica soluzione, è possibile optare per il versamento rateale. Al riguardo, la circolare n. 9/E/2024 dell’Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire che “tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, possono, pertanto, avvalersi della possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale degli importi dovuti a titolo di saldo e primo acconto delle imposte e dei contributi, valorizzando il comportamento concludente in sede di versamento. A tal fine, si ritiene che rilevi la compilazione, all’interno del modello di versamento unificato F24, degli appositi campi concernenti la “rateazione”, nei quali indicare sia la rata per la quale si effettua il pagamento, sia il numero di rate prescelto”.
Peraltro, da quest’anno, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti, è previsto che le rate mensili – di pari importo e, quelle successive alla prima, maggiorate degli interessi – debbano essere versate da tutti i contribuenti – titolari di partita Iva e soggetti privati – entro il giorno 16 di ciascun mese, sempreché il piano di rateazione si completi entro il giorno 16 dicembre.
Come in passato, poi:
- le rate successive alla prima vanno maggiorate degli interessi nella misura dello 0,33% mensile;
- i versamenti in scadenza dall’1.8 al 20.8 possono essere effettuati entro il 20.8, senza alcuna ulteriore maggiorazione, così come previsto dall’articolo 37, comma 11-bis, D.L. 223/2006, valendo la cosiddetta “Proroga di Ferragosto”.
Sulla base di tutto ciò, per i soggetti Isa e per i contribuenti forfettari, le scadenze dei pagamenti rateali del saldo 2023 e della prima rata dell’acconto 2024 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 2023 seguono il seguente calendario.
Soggetti Isa + forfettari | ||
Senza maggiorazione dello 0,40% | ||
Rata | Termine di pagamento | Misura degli interessi |
1 | 31.7.2024 | / |
2 | 20.8.2024 | 0,18% (0,33%/30gg. × 16gg.) |
3 | 16.9.2024 | 0,51% (0,33% + 0,18%) |
4 | 16.10.2024 | 0,84% |
5 | 18.11.2024 | 1,17% |
6 | 16.12.2024 | 1,50% |
Con maggiorazione dello 0,40% | ||
Rata | Termine di pagamento | Misura degli interessi |
1 | 30.8.2024 | / |
2 | 16.9.2024 | 0,18% (0,33%/30gg. × 16gg.) |
3 | 16.10.2024 | 0,51% |
4 | 18.11.2024 | 0,84% |
5 | 16.12.2024 | 1,17% |
Si rileva, infine, che la rateizzazione pare non trovi applicazione per la prima tranche delle imposte dovute a seguito della cosiddetta rottamazione o regolarizzazione del magazzino ex articolo 1, commi 78 – 85, L. 213/2023. Almeno ciò è quanto risulta, a livello operativo, da alcuni software gestionali che escludono dal piano rateale la prima rata dell’imposta sostitutiva del 18% e dell’Iva, quest’ultima dovuta nella sola ipotesi della eliminazione delle rimanenze iniziali 2023.