Ratezioni sino a 120 rate: condizioni ed elementi dell’istanza
di Massimo Conigliaro
La dilazione dei debiti iscritti a ruolo è uno degli strumenti di maggior successo del momento! La diffusa crisi economico finanziaria, l’applicazione pratica del detto che “per pagare c’è sempre tempo” e la mai sopita speranza di un condono – in qualunque modo denominato, anche nella forma della rottamazione dei ruoli – spingono quotidianamente i contribuenti a presentare istanze finalizzate al pagamento dilazionato.
La rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo è disciplinata dall’art. 19 del D.P.R. 602/73, così come modificato dall’articolo 52, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013. Di recente, con l’art. 3 del D.M. 6 novembre 2013, nel dare attuazione alla norma principale che stabilisce la dilazione decennale, sono state fissate le condizioni per la richiesta del piano di rateazione straordinario. Sullo sfondo rimane il comma 1-quinques dell’art. 19 del D.P.R. 602/73 dove è stabilito che la rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili.
Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione – recita la norma – si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
- valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.
L’art. 3 del D.M. 6 novembre 2013, per la richiesta dei piani straordinari, prevede innanzi tutto:
- la pre-condizione dell’accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà prevista dall’art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602; ciò ai fini della ripartizione in rate del pagamento delle somme iscritte a ruolo,
La norma stabilisce quindi che debba sussistere:
- la comprovata e grave situazione di difficoltà di cui all’art.19, comma 1-quinquies, del D.P.R. 602/73 che non sia attribuibile alla responsabilità del debitore ed allo stesso tempo sia legata alla congiuntura economica.
Quanto sopra esposto deve essere attestato dallo stesso debitore con una dettagliata, argomentata e convincente istanza, da produrre all’agente della riscossione (unitamente alla documentazione comprovante i requisiti), nella quale siano illustrate le ragioni poste a fondamento dell’istanza. Un sorta di autovalutazione, adeguatamente rappresentata in un’istanza a firma del debitore (non del professionista) che si assume anche la responsabilità della dichiarazione inerente la propria “meritevolezza”.
Possiamo pertanto ipotizzare che, nel caso di un’azienda, si illustrerà preliminarmente la tipologia di attività svolta, le caratteristiche produttive, il mercato di riferimento e le circostanze che rendono il periodo particolarmente difficile, anche sotto il profilo economico-finanziario, evidenziando magari le tensioni con il sistema bancario. E’ chiaro che andrà sottolineata la circostanza che si tratta di una situazione temporanea, che si confida di superare con gli accorgimenti che nel frattempo sono stati posti in essere (nuove strategie commerciali, ricerca di nuovi mercati di riferimento, diverse politiche di vendita, revisione del piano industriale, reperimento di nuove risorse finanziarie, ecc.); il riferimento alla congiuntura economica richiamata anche nell’art. 3 del D.M. del 6 novembre 2013 appare scontata, ma sarà opportuno – laddove documentabile con dati statistici o notizie assunte sulla stampa, specializzata e non – soffermarsi su tale aspetto con le dovute argomentazioni.
In tale relazione andrà altresì adeguatamente rappresentata la circostanza che le difficoltà in cui versa il debitore sono indipendenti dalla sua volontà e, soprattutto, che non ne abbia responsabilità: il legislatore ha introdotto una sorta di criterio di meritevolezza per la concessione del beneficio della rateazione. Gli altri elementi da sottolineare riguardano:
- la condizione di accertata impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano ordinario;
- la solvibilità dello stesso debitore, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.
Tali condizioni devono sussistere congiuntamente e si verificano quando l’importo della rata:
- per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all’istanza.
- per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile e l’indice di liquidità [( Liquidità differita + Liquidità corrente) / Passivo corrente] è compreso tra 0,50 ed 1. A tal fine il debitore deve allegare all’istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.
Occorre sottolineare che la concessione della dilazione in 120 rate non è automatica né discrezionale. Peraltro il numero delle rate dei piani straordinari è modulato in funzione del rapporto esistente tra la rata e il reddito o il valore della produzione di cui al comma 2 lettere a) e b), secondo le tabelle A e B allegate al DM del 6 novembre 2013.
In pratica, se una persona fisica o una ditta individuale presenta un rapporto tra rata concedibile e reddito superiore al 38,80% avrà la possibilità di ottenere la rateazione maggiore (120 rate) altrimenti – in base alla percentuale del rapporto – sarà individuato il numero di rate sulla scorta della Tabella di riferimento (nel nostro esempio quella di cui alla lettera B).
Se si tratta invece di soggetti diversi dalle persone fisiche o ditte individuali (e dunque le società di persone o di capitali) il riferimento è al rapporto tra rata e valore della produzione; in tal caso la soglia per ottenere la dilazione massima è il 19,40%: se il valore è superiore il debitore avrà diritto alle 120 rate.
Se non ricorrono i superiori presupposti, il contribuente può comunque ottenere un piano di dilazione ordinario: il mancato accoglimento dell’istanza di rateazione straordinaria – ai sensi del comma 4 dell’art. 2 del D.M. 6 novembre 2013 – non preclude la possibilità di richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga.