Ravvedimenti del passato e favor rei
di Comitato di redazioneCome noto, a decorrere dall’anno 2015, il ravvedimento operoso ha assunto le sembianze di ampio rimedio utilizzabile dal contribuente per ridurre le sanzioni applicabili a omissioni o inesattezze configurabili come violazioni di natura tributaria. Infatti, dal corrente anno, è possibile utilizzare il contenuto dell’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, sostanzialmente sino al termine concesso all’Agenzia delle entrate per effettuare attività di accertamento; inoltre, si sono drasticamente ridotte le ipotesi che rappresentano causa ostativa al ravvedimento, configurandosi tale situazione solo con la notifica di un avviso bonario, un avviso di accertamento, un atto di recupero di crediti di imposta indebitamente fruiti o di un atto di irrogazione delle sanzioni (si veda anche la Circolare n. 6/E/2015).
Compresa tale innovazione, bisogna aggiungere che non vi sono dubbi nel ritenere che i nuovi rimedi siano applicabili non solo alle violazioni compiute dal 01.01.2015, ma anche a quelle precedenti; in tal senso si era già pronunciata la Agenzia in occasione dell’introduzione del ravvedimento operoso dal 1998 e si rinviene ulteriore conferma nella già citata Circolare n. 6/E (Si ritiene che le nuove regole sul ravvedimento operoso, nel rispetto del principio di legalità di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, trovano applicazione anche con riguardo alle violazioni che alla data del 1° gennaio 2015 siano già state constatate dall’ufficio ma non siano ancora state interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento).





