29 Luglio 2017

Ravvedimento delle comunicazioni trimestrali Iva

di Alessandro Bonuzzi
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L’istituto del ravvedimento operoso può essere utilizzato per ridurre le sanzioni applicabili alle violazioni relative ai nuovi obblighi comunicativi telematici: spesometro e liquidazioni periodiche Iva.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 104/E di ieri.

È noto che a decorrere dal 1° gennaio 2017, il cosiddetto decreto fiscale (D.L. 193/2016) ha introdotto alcuni nuovi adempimenti comunicativi telematici. Trattasi:

Ciascuno adempimento è caratterizzato da una propria disciplina sanzionatoria:

  • per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture, è prevista l’applicazione della sanzione di euro 2 per ogni fattura, con un limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. È disposta, però, la riduzione alla metà, entro il limite massimo di euro 500, della sanzione se la trasmissione o l’invio corretto è effettuato entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria (articolo 11, comma 2-bis, D.Lgs. 471/1997);
  • per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, è, invece, prevista l’applicazione della sanzione da euro 500 a euro 2.000, ridotta alla metà se la trasmissione o l’invio corretto è effettuato entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria (articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997).

Entrambe le fattispecie sanzionatorie hanno natura amministrativa, poiché la relativa norma di riferimento è contenuta nel D.Lgs. 471/1997. Ne consegue, a detta dell’Agenzia, che, in assenza di una deroga espressa, la misura delle due sanzioni può essere ridotta mediante il ravvedimento operoso.

In particolare, trovano applicazione le regole ordinarie dell’istituto dettate dall’articolo 13, comma 1, lettera a-bis) e seguenti, del D.Lgs. 472/1997, a seconda del momento in cui interviene la regolarizzazione. Sarà quindi possibile godere della riduzione:

  • a 1/9 della sanzione in caso di regolarizzazione entro 90 giorni;
  • a 1/8 della sanzione in caso di regolarizzazione entro l’anno successivo;
  • a 1/7 della sanzione in caso di regolarizzazione entro il secondo anno successivo;
  • a 1/6 della sanzione in caso di regolarizzazione oltre il secondo anno successivo;
  • a 1/5 della sanzione in caso di regolarizzazione post

Ad esempio, in caso di errata comunicazione dei dati di 180 fatture relative al primo trimestre del 2017 (con scadenza entro il 16 settembre 2017), qualora il contribuente si ravveda in data 3 novembre 2017 deve nuovamente assolvere all’obbligo comunicativo e versare euro 40 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/9).

Si noti che, in base alle indicazioni della risoluzione in commento, la riduzione da ravvedimento va applicata alla sanzione ridotta alla metà se la trasmissione, in caso di omissione, o la trasmissione corretta, in caso di infedeltà/incompletezza, è stata effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria indipendentemente dal contestuale versamento della sanzione. In altri termini, l’invio o l’invio corretto entro 15 giorni è sufficiente per godere della riduzione alla metà della sanzione al di là del pagamento della stessa. Pertanto, riprendendo l’esempio proposto, qualora il contribuente avesse effettuato la trasmissione corretta già il 20 settembre 2017, la sanzione su cui applicare la riduzione a 1/9 sarebbe di euro 180 (360/2).

La stessa regola si applica alla sanzione propria della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche.

Inoltre, relativamente a questo obbligo, l’Agenzia osserva che esso rappresenta un adempimento propedeutico a quello dichiarativo, ancorché sia diverso e autonomo. Pertanto, ai fini delle modalità correttive, occorre distinguere se il rimedio all’errore/omissione sia effettuato prima o dopo l’invio della dichiarazione Iva.

Difatti, qualora la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva, è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata. Diversamente, l’obbligo di invio viene meno laddove la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale Iva ovvero successivamente alla sua presentazione.

In particolare, nella seconda ipotesi:

  • se con la dichiarazione annuale sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione “specifica” di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 471/1997, eventualmente ridotta;
  • se, invece, con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate, ai fini della correzione, occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando sia la sanzione relativa alle violazioni da dichiarazione (articolo 5 del D.Lgs. 471/1997), riducibile mediante ravvedimento, nonché quella “specifica” ex articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997, anch’essa ravvedibile a seconda del momento in cui interviene il pagamento.
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