Il ravvedimento per mancata presentazione dell’F24 a zero
di Federica FurlaniI crediti che risultano dalle dichiarazioni fiscali possono essere utilizzati per compensare debiti fiscali e contributivi dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti.
In linea generale, i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare possono utilizzare i crediti a partire dal 1° gennaio successivo all’anno di riferimento degli stessi, eccetto per il credito annuale Iva superiore a euro 5.000 che può essere compensato solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Il termine ultimo entro il quale il credito può essere utilizzato coincide invece con il termine di presentazione della dichiarazione successiva.
L’istituto della compensazione è comunque soggetto a delle limitazioni in termini di ammontare: i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi all’Iva, alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
In alternativa, la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dagli intermediari telematici, dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del DPR 322/1998, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile, attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al D.M. 164/1999.
Inoltre, il limite massimo dei crediti di imposta utilizzabili in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997 è di 700.000,00 euro per ciascun anno solare; l’eventuale eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell’anno solare successivo.
Si ricorda che l’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta non rileva ai fini del limite massimo di 700.000,00 euro, anche se la compensazione è effettuata mediante il modello F24.
L’utilizzo in compensazione di un credito viene formalizzato attraverso la compilazione del modello F24 e l’esposizione nella colonna “Importi a credito compensati” dell’importo da utilizzare.
Il modello F24 a zero per effetto di compensazione deve essere sempre presentato e va trasmesso telematicamente da tutti i contribuenti, titolari o meno di partita Iva.
Ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis, D.Lgs. 471/1997, per l’omessa presentazione del modello F24 con saldo zero, è prevista l’applicazione di una sanzione:
- pari a 50 euro se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi;
- pari a 100 euro se il ritardo è superiore a cinque giorni lavorativi.
Il contribuente può, tuttavia, regolarizzare questa violazione ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.
In tal caso è necessario:
- presentare spontaneamente il modello F24 omesso in precedenza;
- versare una sanzione ridotta, pari a:
- 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello F24 viene presentato entro cinque giorni dall’omissione;
- 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato entro novanta giorni dall’omissione;
- 12,50 euro (1/8 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato entro un anno dall’omissione.
Il codice tributo da utilizzare per la sanzione è il codice 8911 – Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all’Irap e all’Iva ed è necessario indicare quale anno di riferimento quello nel quale è stata commessa la violazione.
Nel caso in cui il contribuente si accorga che la compensazione effettuata con un modello F24 presentato a saldo zero risulti errata, lo stesso può effettuarla correttamente presentando un nuovo modello F24 e chiedendo all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate l’annullamento del primo modello F24 errato.
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30 Gennaio 2017 a 12:23
Domanda: ma i tributi compensati vanno comunque ravveduti? Oppure non occorre, visto che con la sanzione cod tributo 8911 ci si ravvedere della ritardata presentazione del modello F24 a zero?
grazie
Monica Passoni
11 Luglio 2019 a 16:55
Il versamento della sanzione minima (codice tributo 8911) con f24 a zero (o, comunque, per un importo massimo non superiore alla sanzione) produce il ravvedimento dei tributi versati tardivamente, ovviamente compensati con un credito erariale (altrimenti non si potrebbe ottenere un f24 a zero).