Gli interessi sono applicati nella misura attuale dello 0,3%.
La sanzione, al contrario, viene applicata nelle misure di seguito richiamate:

Come noto, il versamento va comunque eseguito con modello F24 indicando separatamente imposta, sanzione e interessi.
La rilevazione contabile del pagamento del modello sarà la seguente:

Si rammenta che, ai fini del perfezionamento del ravvedimento, non è necessario che il dovuto sia versato unitamente alla sanzione, essendo ammesso anche il versamento della sanzione in momento successivo al versamento dell’imposta e degli interessi.
In particolare, con la circolare AdE 42/E/2016, l’Agenzia ha chiarito che il perfezionamento del ravvedimento avviene solo al momento della regolarizzazione dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi. Ne consegue che in caso di controllo dell’Ufficio che riscontri un ravvedimento parziale verrà irrogata la sanzione in misura piena.
Allo stesso tempo per determinare l’ammontare della sanzione da applicare al caso del ravvedimento parziale si dovrà far riferimento al momento in cui la sanzione è effettivamente regolarizzata.
Di senso contrario, però, è una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 22330/2018), la quale, ribadendo una posizione già espressa, ha chiarito che: “è inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quanto la norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell’obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali”.