23 Maggio 2023

Ravvedimento operoso: ritrattabile solo se l’errore è essenziale

di Arianna Semeraro
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La scheda di FISCOPRATICO

Le somme versate mediante ravvedimento operoso non possono essere successivamente richieste a rimborso salvo il caso in cui il versamento medesimo sia derivato da un errore essenziale e riconoscibile.

Questa è la diretta conseguenza della natura stessa dell’istituto del ravvedimento operoso di carattere negoziale tale da costituire una dichiarazione di volontà che può essere oggetto di annullamento esclusivamente per errore determinante.

Queste le conclusioni raggiunte dagli Ermellini nell’ordinanza n. 11993 del 08.05.2023.

La vicenda traeva origine dal ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate contro una decisione della CTR che aveva accolto la doglianza del contribuente, oppostosi al diniego dell’Amministrazione finanziaria rispetto ad una sua istanza di rimborso di sovrattasse ed interessi versati a seguito di ravvedimento operoso per ritardato pagamento di imposte.

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