Ravvedimento operoso: un efficace rimedio all’omesso versamento
di Giovanna GrecoIl ravvedimento operoso permette ai contribuenti di sanare – tra l’altro – il tardivo o insufficiente pagamento dell’imposta versando una mini sanzione. È uno strumento efficace che consente di rimediare ad eventuali dimenticanze o errori di calcolo commessi dal contribuente in sede di pagamento dei tributi dovuti. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento del tributo omesso, della sanzione ridotta e degli interessi di mora che variano in base al numero dei giorni di ritardo rispetto alla data di scadenza originaria. È importante sottolineare che la sanzione è “riducibile” sempreché la “violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto ufficiale conoscenza”.
Al netto di questa limitazione, con il “nuovo” ravvedimento, il contribuente può rettificare la violazione commessa fino al termine del periodo di accertamento. Infatti, l’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 non pone limiti temporali. Ad esempio, il rimedio, posto in essere una volta che siano decorsi 2 anni dalla data di scadenza originaria di un versamento, sconta una sanzione ridotta pari al 5% (riduzione a 1/6), in luogo della misura ordinaria del 30% prevista in caso di accertamento fiscale da parte dell’Amministrazione.
Il ravvedimento con riduzione a 1/7 (lett. b-bis del comma 1 dell’articolo 13 D.Lgs. 472/1997), a 1/6 (lett. b-ter del comma 1 dell’articolo 13 D.Lgs. 472/1997) e a 1/5 (lett. b-quater del comma 1 dell’articolo 13 D.Lgs. 472/1997), però, può essere utilizzato solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Quindi, per errori, ritardi o omissioni concernenti l’IRPEF, l’IVA, l’IRAP, l’imposta di registro, ipotecaria, catastale, l’imposta di bollo e di successione. Mentre non si applica a tributi comunali come IMU, TASI e TARI oppure bollo auto.
Peraltro, occorre considerare che a partire dal 1° gennaio 2016 decorre l’applicazione del nuovo sistema sanzionatorio più favorevole rispetto all’impianto precedente. In particolare, ad esempio, le nuove sanzioni “già ravvedute” stabilite dall’articolo 13 del D.Lgs. 471/1997 in caso di omesso/insufficiente versamento sono pari a:
- lo 0,1% per ogni giorno di ritardo se questo non supera i 15 giorni;
- l’1,5% se il pagamento avviene tra il 16° ed il 30° giorno successivo al termine di riferimento;
- l’1,67% se il pagamento avviene tra il 31° ed il 90° giorno successivo al termine di riferimento;
- il 3,75% se il pagamento avviene oltre il 90° giorno successivo al termine di riferimento ma entro un anno dall’omissione o dall’errore.
Si ricorda che in origine il D.Lgs. 158/2015 disponeva la decorrenza delle nuove sanzioni solo dal 1° gennaio 2017. Tuttavia, la legge di Stabilità 2016, considerando le problematiche che potevano derivare dall’applicazione del principio del favor rei, ne ha opportunamente anticipato la decorrenza al 1° gennaio 2016.
2 Settembre 2016 a 15:26
Se invece il contribuente, si accorge di non aver presentato il modello F24 a zero,quando arriva l’avviso pretelematico, in quanto l’agenzia delle entrate non trova il pagamento, cosa può fare??
Più precisamente nelle dichiarazioni IRES ed IRAP, sono stati indicati come versati gli acconti e nella dichiarazione Iva è stato indicato l’utilizzo del credito, ma non è stato presentato il solo modello F24 a zero ovviamente.
L’agenzia delle entrate ha inviato l’avviso pretelematico per il mancato pagamento degli acconti.
Cosa si può fare per sistemare, senza pagare ovviamente il 10% delle sanzioni??