15 Maggio 2023

Realizzo controllato in presenza di holding alla luce della Delega Fiscale

di Marco Alberi
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La scheda di FISCOPRATICO

Il comma 2-bis dell’articolo 177 Tuir amplia il perimetro applicativo del regime a “realizzo controllato” anche alle partecipazioni “qualificate”.

La disposizione in commento, già dalla sua introduzione, ha suscitato grande interesse negli operatori; tuttavia gli stringenti requisiti richiesti dalla norma in presenza di società holding ne hanno fortemente limitato l’applicazione.

Ora, nel disegno di legge delega per la riforma fiscale (c.d. “Delega Fiscale”) viene prevista, inter alia, la sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding.

 

Lo scambio di partecipazioni “qualificate” in presenza di società holding

L’articolo 11-bis D.L. 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”) convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019, introducendo il comma 2-bis all’articolo 177 Tuir ha esteso la portata applicativa del regime a “realizzo controllato”, originariamente limitato ai conferimenti per effetto dei quali la società conferitaria acquisisce il controllo della conferita.

L’applicazione del regime in parola è subordinata al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

  1. le partecipazioni conferite devono rappresentare complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 per cento o al 20 per cento, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 per cento o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
  2. le partecipazioni devono essere conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui sopra si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

Per definire se l’attività di una società consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni (“Holding”), l’Amministrazione finanziaria ha più volte concluso (cfr. risposta n. 5/2023 e n. 869/2021) che occorre confrontare, in termini correnti, il valore di tutte le partecipazioni (comprese quelle che non esercitano un’impresa commerciale, secondo la definizione di cui all’articolo 55 Tuir) da questa detenute, con il suo intero valore economico.

In altri termini, il criterio per qualificare la società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento come holding ai fini della normativa in commento, non può essere quello indicato nell’articolo 162-bis Tuir (il quale prevede il confronto del valore contabile delle partecipazioni con il valore contabile complessivo dell’attivo patrimoniale, entrambi riferiti al bilancio dell’esercizio/periodo d’imposta in cui il conferimento viene posto in essere) ma si deve tener conto del rapporto tra il valore corrente delle partecipazioni detenute dalla società scambiata e il suo valore economico complessivo alla data in cui il conferimento ha efficacia giuridica.

Con diverse risposte ad interpello (cfr. fra le altre, risposte nn. 429/2020, 238/2021, 57/2021) l’Agenzia delle Entrate ha poi ribadito che, in caso di conferimento di partecipazioni di una holding, il requisito di cui alla lettera a) del comma 2-bis deve essere integrato con riferimento a tutte le partecipazioni indirettamente detenute.

Il test delle percentuali di partecipazione (e la relativa applicazione del demoltiplicatore) non può, dunque, essere circoscritto alle sole società operative di “primo livello” (neanche se quotate) come auspicato da parte della dottrina ma l’analisi deve essere condotta fino a coprire l’intera catena partecipativa delle società indirettamente partecipate.

Alla luce di ciò, la mera detenzione di partecipazioni per un valore residuale (e.g. investimenti di liquidità) precluderebbe l’accesso al regime in commento.

Per completezza appare utile segnalare come l’Agenzia delle Entrate abbia più volte sostenuto (cfr. risposte nn. 429/2020, 450/2022) che una eventuale alienazione delle partecipazioni “sotto soglia”, nell’ambito di un’operazione di riorganizzazione più ampia, non costituirebbe abuso.

 

Ipotesi di riforma

Nell’articolo 6 della Delega Fiscale, all’esame del Parlamento, viene prevista, inter alia, la sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle Holding.

In particolare, nella relazione illustrativa alla Delega Fiscale vengono recepiti i dubbi avanzati dalla dottrina: “il legislatore delegato dovrà eliminare gli effetti di irrazionalità e distorsione attualmente derivanti dalle norme che regolano la disciplina […] degli scambi di partecipazioni mediante conferimento di cui all’articolo 177 del medesimo testo unico.

In particolare, in relazione a questa seconda fattispecie, il criterio direttivo si riferisce espressamente al caso in cui oggetto del conferimento è la partecipazione in una società holding per il quale il comma 2-bis del citato articolo 177 detta condizioni particolari di applicazione della normativa.

 

Le principali criticità da risolvere

Come chiarito, in caso di conferimento di partecipazioni detenute in società holding, la norma richiede che, relativamente al conferente, le percentuali di qualificazione siano verificate in capo a tutte le società (direttamente e indirettamente) partecipate che esercitano un’impresa commerciale e si calcolano tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

Il suddetto meccanismo demoltiplicativo, sostenuto dall’Amministrazione finanziaria in virtù del riferimento normativo a “tutte” le società partecipate, risulta essere discriminante dei conferimenti di partecipazioni in società operative detenute tramite Holding rispetto al conferimento diretto di partecipazioni in società operative.

Ciò potrebbe portare, inoltre, a delle riorganizzazioni forzate delle partecipazioni “sotto soglia” per poter godere del regime fiscale in parola.

In merito si potrebbe prevedere che la verifica delle percentuali di qualificazione si debba riferire alle sole partecipazioni operative di primo livello detenute dalla holding.

I conferimenti aventi ad oggetto holding quotate, poi, potrebbero essere assimilati ai conferimenti di società operative, in modo da evitare la suddetta verifica sulle società a loro volta partecipate.

Ciò porterebbe anche ad una semplificazione nella applicazione della norma: si auspica che ciò possa trovare conferma nell’intervento del legislatore in sede di attuazione della Delega Fiscale.

Un’ulteriore criticità, collegata alla fattispecie poc’anzi descritta, che dovrebbe essere oggetto di intervento da parte del legislatore, riguarda il criterio per qualificare come holding la società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento.

A tal fine, oggi occorre avere riguardo ai valori correnti dell’attivo patrimoniale della società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento, non trovando applicazione – secondo l’Agenzia delle Entrate – il criterio indicato nell’articolo 162-bis Tuir (i.e. il confronto tra valore contabile delle partecipazioni e valore contabile complessivo dell’attivo patrimoniale).

Il ricorso al valore corrente rende tuttavia complessa e incerta la predetta verifica, richiedendo la valutazione economica (mediante perizie) dei singoli asset detenuti dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento.

Anche in merito a tale fattispecie si auspica un intervento del legislatore nell’ambito dell’attuazione dei criteri direttivi dell’articolo 6 della Delega Fiscale che individui, in ottica di semplificazione, il criterio contabile quale unico utile a qualificare una holding come tale a fini della normativa de qua.