19 Dicembre 2018

Reato di occultamento delle scritture contabili: rileva il termine decennale

di Marco Bargagli
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A norma dell’articolo 22, comma 2, D.P.R. 600/1973 le scritture contabili obbligatorie previste ai fini delle imposte sui redditi, dal codice civile o da altre Leggi tributarie o speciali, devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta, anche oltre il termine stabilito dall’articolo 2220 cod. civ. o da altre Leggi tributarie, salvo il disposto dell’articolo 2457 cod. civ..

In merito, l’articolo 2220 cod. civ. prevede che le scritture contabili devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione, comprendendo in detto lasso temporale anche le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti nonché le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.

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