Recenti modifiche alla disciplina degli enti non commerciali
di Luca CaramaschiOltre alle modifiche che hanno interessato la disciplina dei nuovi Enti del Terzo Settore, il Legislatore è intervenuto di recente anche con riferimento ad alcune tipologie di enti non commerciali che non saranno verosimilmente interessate dalla riforma degli ETS.
È quindi con la Legge di bilancio per l’anno 2019 (L. 145/2018) che vengono apportate modificazioni alla disciplina dell’imposta di bollo per quanto attiene alle realtà che operano nel settore sportivo dilettantistico, oltre che agli enti che beneficiano della riduzione alla metà dell’aliquota Ires così come previsto dall’articolo 6 D.P.R. 601/1973. Vediamo nel dettaglio le novità introdotte.
Niente bollo per le ASD e le SSD
Con l’articolo 1, comma 646, L. 145/2018, viene integrato l’articolo 27-bis della tabella di cui all’allegato B annesso al D.P.R. 642/1972 (che disciplina l’imposta di bollo) al fine di estendere l’ipotesi di esenzione già prevista per le federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni anche alle “associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal Coni”.
Con riferimento a tale nuova ipotesi di esenzione si rende, tuttavia, necessario operare qualche riflessione considerato che, con l’articolo 102 D.Lgs. 117/2017, il Legislatore di riforma del terzo settore ha previsto, una volta che la stessa entrerà definitivamente in vigore, l’abrogazione dell’articolo 17 D.Lgs. 460/1997, ovvero della disposizione che ha introdotto nel D.P.R. 642/1972 il citato articolo 27-bis per la prima volta con riferimento alle Onlus.
A tal proposito l’Agenza delle entrate, con la circolare 18/E/2018, al paragrafo 8, ha affermato che la richiamata abrogazione manterrebbe comunque salva l’esenzione prevista dall’articolo 90, comma 6, L. 289/2002 (che ha modificato lo stesso articolo 27-bis della tabella per includere le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva). E di conseguenza, aggiungiamo noi, anche la previsione della Legge di bilancio 2019 che estende l’esenzione ad associazioni e società sportive (estensione che evidentemente la circolare 18/E/2018 non poteva richiamare essendo antecedente alla L. 145/2018).
Ma è proprio in relazione a detto chiarimento che sorge spontaneo un dubbio: se una norma (nel nostro caso l’articolo 102 D.Lgs. 117/2017) abroga una disposizione (l’articolo 17 D.Lgs. 460/1997) che a sua volta ha introdotto una previsione normativa (il 27-bis della tabella), questa abrogazione determina il venire meno dell’articolo 27-bis nella sua versione originaria, facendo quindi salve le sue successive modificazioni (come ritiene l’Agenzia nella circolare 18/E/2018) oppure deve intendersi tout court abrogato l’intero articolo 27-bis e quindi anche nelle sue successive modificazioni?
In questo secondo caso, non solo cadrebbe l’esenzione per federazioni ed enti di promozione sportiva, ma a questo punto anche l’esenzione che riguarda le associazioni e società sportive dilettantistiche introdotta dalla recente legge di bilancio 2019.
È un dubbio, questo, che va risolto in fretta posto che la recente esenzione prevista a favore di società e associazioni sportive rischia di restare in vigore giusto il tempo che ci separa dalla completa attuazione della riforma del terzo settore.
Il “dietrofront” sulla riduzione alla metà dell’Ires
Con il comma 51 della L. 145/2018 il legislatore sopprime (inopportunamente), con decorrenza 1° gennaio 2019, la disposizione contenuta nell’articolo 6 D.P.R. 601/1973 che prevede la riduzione alla metà dell’aliquota Ires nei confronti dei seguenti soggetti:
- enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficienza;
- istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
- enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
- istituti autonomi per le case popolari (Iacp), comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali degli Iacp, istituiti nella forma di società in house, costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.
A seguito di una vera e propria “levata di scudi” da parte di tutto il mondo del terzo settore, il legislatore, come vedremo tra breve, è intervenuto per sopprimere questa disposizione abrogativa, rinviando a futuri provvedimenti l’adozione di misure specifiche per gli enti che realizzano finalità sociali con modalità non commerciali, e da armonizzare con la riforma del Terzo settore (va infatti tenuto presente che, per esplicita previsione contenuta nel D.Lgs. 117/2017 tale riduzione viene esclusa per quanti si iscriveranno nel Registro unico nazionale degli enti del terzo settore, con l’eccezione degli enti religiosi iscritti nel registro unico nazione degli ETS, limitatamente alle attività diverse da quelle di interesse generale).
Ma a questo punto vedremo se questa esigenza di armonizzazione potrà far rivivere questa importante agevolazione anche per i futuri ETS.
Come accennato in precedenza, a partire dal 1° gennaio 2019 gli enti interessati dalla riduzione prevista dall’articolo 6 D.P.R. 601/1973 avrebbero invece dovuto essere assoggettati all’Ires in misura piena.
A conferma di tale aspetto, il comma 52 della legge di bilancio prevedeva che la determinazione degli acconti dovuti per il 2019 dovesse essere effettuata considerando come Ires del periodo precedente quella risultante dall’applicazione delle nuove disposizioni.
È invece con la conversione del citato D.L. 135/2018 (avvenuta con la L. 12/2019) che l’abrogazione del citato articolo 6 decorre non dal 1° gennaio 2019 bensì dal periodo d’imposta di prima applicazione delle specifiche “misure di favore” che il legislatore deve introdurre nei confronti degli enti in questione.
Ne deriva, pertanto, che, fino a quando non saranno operative queste ulteriori “misure di favore”, la riduzione alla metà dell’Ires continuerà a essere pienamente operativa.