31 Marzo 2016

Recupero dell’IVA erroneamente versata nelle “vendite a distanza”

di Marco Peirolo
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In un precedente intervento è stato evidenziato il principio dell’applicazione alternata dell’IVA nel Paese di origine o in quello di destinazione a seconda che l’importo complessivo delle “vendite a distanza” effettuate nel Paese del cliente, “privato consumatore”, sia inferiore o superiore alla soglia di 100.000,00 euro o al minore importo previsto da tale Paese.

L’art. 14 del Reg. UE n. 282/2011 disciplina l’ipotesi del superamento della soglia in corso d’anno, prevedendo che se, nel corso dell’anno, il massimale applicato da uno Stato membro è superato, non risulta modificato il luogo delle cessioni di beni effettuate nel corso dello stesso anno prima che il massimale fosse superato, a condizione che il cedente non abbia optato per l’applicazione dell’IVA nel Paese di destinazione e che il valore delle cessioni non abbia superato il massimale nel corso dell’anno precedente. In pratica, il superamento in corso d’anno della soglia non ha effetto sulle operazioni già effettuate nello stesso anno, che restano pertanto imponibili nel Paese del cedente. Se, però, il cedente ha optato per l’applicazione dell’imposta nel Paese di destinazione, il superamento della soglia in corso d’anno non ha effetto sul luogo impositivo, che resta in ogni caso coincidente con il Paese di destinazione dei beni.

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