Naturalmente, non appena accortasi della frode, la società avviava tutte le azioni giudiziarie dirette contro il suo autore, ma esse risultavano infruttuose, fatta eccezione per un piccolo importo del tutto residuale, tanto che il legale consigliava alla società di non proseguire in altre azioni esecutive stante la loro antieconomicità.
Il danno complessivamente subito dalla società – inclusivo anche dell’Iva addebitata nelle fatture emesse – era stato oggetto di un accantonamento nel bilancio dell’anno 2014, e ora la società domandava all’Amministrazione come poter recuperare l’Iva non riscossa a causa della truffa subita, e quando poter dedurre il costo corrispondente al danno subito mediante l’utilizzo del fondo accantonato e ripreso a tassazione a suo tempo.
In via del tutto preliminare, l’Agenzia delle Entrate sottolinea più volte che la possibilità di recuperare l’Iva e dedurre il costo è comunque sempre subordinata al fatto che la società “non sapeva e non poteva ragionevolmente sapere” che la cessione che stava eseguendo fosse in realtà nulla in quanto rappresentativa di una frode commerciale perpetrata ai suoi danni.
Ciò premesso, quindi, ai fini Iva, l’Agenzia delle Entrate riconosce il diritto della società ad emettere la nota di variazione ai sensi dell’articolo 26 D.P.R. 633/1972 in quanto la fattispecie in esame è riconducibile ad un caso di “nullità, annullamento (…) e simili” proprio perché la volontà di cedere i beni è stata artatamente manipolata alla società vittima della truffa, così che vengono a mancare i presupposti stessi di assoggettamento a Iva della cessione.
Ma come poter recuperare l’Iva dato che il dies a quo – che viene fatto coincidere con il momento in cui si è avuta la irrevocabilità della sentenza che ha accertato la truffa (del 2017) – fa sì che sia già spirato il termine previsto dall’articolo 19 D.P.R. 633/1972, per poter detrarre l’Iva esposta nella nota di variazione (entro la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, perciò entro il 2017) e che non è possibile farlo mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore poiché questa, secondo la tesi dell’Agenzia stessa (Risposta n. 55/2019) presupporrebbe la correzione di un errore che non potrebbe a sua volta consistere nell’aver omesso l’emissione della nota di variazione?
L’Agenzia individua lo strumento nell’istanza di restituzione dell’imposta non dovuta di cui all’articolo 30-ter D.P.R. 633/1972.
A seguito della presentazione di tale istanza, il cui termine è di 2 anni dalla data del versamento o, se successivo, dal giorno in cui si sono verificati i presupposti, come nel caso di specie, l’Ufficio competente espleterà le verifiche del caso, tra cui, in primo luogo, viene fatta menzione della mancata detrazione dell’imposta da parte del soggetto che era stato individuato come cessionario in modo inconsapevolmente falso.