Recupero dell’Iva non incassata a causa di frode commerciale
di Fabio LanduzziLa Risposta n. 331 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate affronta il caso, tutt’altro che infrequente, dell’impresa vittima di una frode commerciale che domanda all’Amministrazione:
- come poter recuperare l’Iva assolta sulle fatture di vendita dei beni oggetto della truffa;
- come poter dedurre il costo per il danno subìto a causa della frode perpetrata ai suoi danni.
Il caso è riassumibile come segue. Il dipendente di un’impresa – che operava come agente della società – trasmetteva a quest’ultima degli ordini di acquisto di merci fingendo che essi fossero fatti a nome dell’impresa alle cui dipendenze egli lavorava; in realtà, quest’ultima impresa era del tutto estranea a queste operazioni e dei beni si appropriava quindi la persona autore della frode per rivenderli in nero e trarne l’illecito guadagno. La società ne faceva quindi le spese, in quanto si trovava ad aver fatturato la cessione di questi beni, assolto e versato la relativa Iva, senza aver incassato il relativo credito e né aver recuperato le merci.
Naturalmente, non appena accortasi della frode, la società avviava tutte le azioni giudiziarie dirette contro il suo autore, ma esse risultavano infruttuose, fatta eccezione per un piccolo importo del tutto residuale, tanto che il legale consigliava alla società di non proseguire in altre azioni esecutive stante la loro antieconomicità.
Il danno complessivamente subito dalla società – inclusivo anche dell’Iva addebitata nelle fatture emesse – era stato oggetto di un accantonamento nel bilancio dell’anno 2014, e ora la società domandava all’Amministrazione come poter recuperare l’Iva non riscossa a causa della truffa subita, e quando poter dedurre il costo corrispondente al danno subito mediante l’utilizzo del fondo accantonato e ripreso a tassazione a suo tempo.
In via del tutto preliminare, l’Agenzia delle Entrate sottolinea più volte che la possibilità di recuperare l’Iva e dedurre il costo è comunque sempre subordinata al fatto che la società “non sapeva e non poteva ragionevolmente sapere” che la cessione che stava eseguendo fosse in realtà nulla in quanto rappresentativa di una frode commerciale perpetrata ai suoi danni.
Ciò premesso, quindi, ai fini Iva, l’Agenzia delle Entrate riconosce il diritto della società ad emettere la nota di variazione ai sensi dell’articolo 26 D.P.R. 633/1972 in quanto la fattispecie in esame è riconducibile ad un caso di “nullità, annullamento (…) e simili” proprio perché la volontà di cedere i beni è stata artatamente manipolata alla società vittima della truffa, così che vengono a mancare i presupposti stessi di assoggettamento a Iva della cessione.
Ma come poter recuperare l’Iva dato che il dies a quo – che viene fatto coincidere con il momento in cui si è avuta la irrevocabilità della sentenza che ha accertato la truffa (del 2017) – fa sì che sia già spirato il termine previsto dall’articolo 19 D.P.R. 633/1972, per poter detrarre l’Iva esposta nella nota di variazione (entro la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, perciò entro il 2017) e che non è possibile farlo mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore poiché questa, secondo la tesi dell’Agenzia stessa (Risposta n. 55/2019) presupporrebbe la correzione di un errore che non potrebbe a sua volta consistere nell’aver omesso l’emissione della nota di variazione?
L’Agenzia individua lo strumento nell’istanza di restituzione dell’imposta non dovuta di cui all’articolo 30-ter D.P.R. 633/1972.
A seguito della presentazione di tale istanza, il cui termine è di 2 anni dalla data del versamento o, se successivo, dal giorno in cui si sono verificati i presupposti, come nel caso di specie, l’Ufficio competente espleterà le verifiche del caso, tra cui, in primo luogo, viene fatta menzione della mancata detrazione dell’imposta da parte del soggetto che era stato individuato come cessionario in modo inconsapevolmente falso.