Recupero dell’Iva possibile anche senza la nota di credito ma con istanza di rimborso
di Fabio Landuzzi
La sentenza della Corte di Cassazione n. 23752 del 21 ottobre 2013 ha confermato il principio secondo cui, in presenza di una fattispecie di indebito tributario – ovvero di una situazione che ricorre sia quando l’Iva assolta e versata sull’operazione originaria non era affatto dovuta e sia quando l’importo dell’Iva deve essere rimodulato, ad esempio per effetto di una definizione transattiva – l’utilizzo da parte del contribuente della procedura dell’emissione della nota di credito ai sensi dell’articolo 26 del DPR 633/1972 non è obbligatorio; bensì, esso é rimesso alla sua libera scelta, in quanto egli ha comunque diritto di optare per l’esercizio dell’azione generale di rimborso prevista dall’articolo 21 del D.Lgs. 546/1992.
Il caso in questione traeva origine dall’istanza con cui, nel 2003, il contribuente aveva richiesto il rimborso dell’Iva versata in eccesso negli anni 1999 e 2000, a seguito dell’intervenuta successiva riduzione in via transattiva dell’imponibile Iva delle operazioni di vendita effettuate in quegli anni con un proprio cliente; l’istanza di rimborso era stata inizialmente rigettata nel presupposto che l’indebito versamento dell’Iva che deriva da una diversa modulazione del quantum, ossia dell’imponibile, non potrebbe dare luogo al rimborso ex articolo 21, D.Lgs. 546/1992, bensì solamente alla procedura di emissione della nota variazione ex articolo 26, DPR 633/1972 che però non era stata per tempo attivata dal contribuente.
Il contribuente aveva sostenuto diversamente che il rapporto che si instaura tra il cedente (debitore dell’Iva) e l’Amministrazione finanziaria, a seguito dell’effettuazione di un’operazione imponibile, é autonomo ed indipendente rispetto a quello che intercorre tra il cessionario e la stessa Amministrazione; dunque, il fatto che il cessionario abbia detratto l’Iva non può di per sé impedire al cedente, che in forza del principio di neutralità dell’Iva deve restarne indenne, l’esercizio del diritto di rimborso dell’imposta poi risultata non dovuta anche per effetto di una rimodulazione dell’importo imponibile in via transattiva.
La Corte di Cassazione ha quindi riconosciuto il diritto del contribuente, proprio in forza del principio di neutralità dell’Iva, nel presupposto che il cedente che abbia versato Iva poi risultata non dovuta ha diritto alla restituzione dell’imposta. E questo diritto non può essere escluso per il fatto che la fattura originaria non sia stata rettificata dal cedente, in quanto, ogni qualvolta la procedura di rettifica prevista dal diritto nazionale non é attivabile, il diritto al rimborso – sempre in applicazione del suddetto principio di neutralità dell’Iva, in forza del quale il cedente che abbia versato l’imposta ne deve restare immune – non può essere negato (sentenza Corte di Giustizia 19/7/2012 C- 591/10, e 11/4/2013 C-138/12) laddove, come provato nel caso di specie, l’avvenuto pagamento dell’imposta in misura superiore a quella dovuta escluda un arricchimento senza giusta causa del richiedente. Il contribuente aveva infatti provveduto a versare l’Iva sulle fatture emesse, ed anche sull’importo derivato dalla transazione conclusa con il cessionario; di conseguenza, in applicazione del principio di neutralità dell’Iva, ed escluso l’indebito arricchimento a seguito dell’istanza, il diritto al rimborso non avrebbe dovuto essere negato.
Infatti, anche quando fosse perduto il diritto alla detrazione dell’Iva nelle liquidazioni mensili, ciò non pregiudica il diritto del contribuente al rimborso di quanto versato in eccesso poiché la perdita del diritto al rimborso, avendo natura di vera e propria decadenza / sanzione, dovrebbe essere prevista espressamente dalla legge, mentre una previsione al riguardo manca nel sistema normativo dell’Iva (Cassazione, sentenza n.21457/2009). I principi della capacità contributiva e di buona amministrazione rendono intollerabile un sistema legislativo che impedisca al contribuente di dimostrare, entro un ragionevole lasso di tempo, l’inesistenza di fatti giustificativi del prelievo (Cassazione n.8362/2002). Coerentemente con tali principi, viene quindi affermato che la mancata esposizione del credito Iva nella dichiarazione annuale non comporta necessariamente la decadenza dal diritto a tale credito, purché lo stesso emerga dalle scritture contabili (Cassazione n.22114/2006) e sia dimostrata l’assenza di indebito arricchimento, poiché il soddisfacimento del credito Iva non è solo ed esclusivamente collegato al meccanismo della detrazione, potendo bensì essere fatto valere mediante istanza di rimborso.