9 Dicembre 2013

Recupero dell’Iva possibile anche senza la nota di credito ma con istanza di rimborso

di Fabio Landuzzi
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La sentenza della Corte di Cassazione n. 23752 del 21 ottobre 2013 ha confermato il principio secondo cui, in presenza di una fattispecie di indebito tributario – ovvero di una situazione che ricorre sia quando l’Iva assolta e versata sull’operazione originaria non era affatto dovuta e sia quando l’importo dell’Iva deve essere rimodulato, ad esempio per effetto di una definizione transattiva – l’utilizzo da parte del contribuente della procedura dell’emissione della nota di credito ai sensi dell’articolo 26 del DPR 633/1972 non è obbligatorio; bensì, esso é rimesso alla sua libera scelta, in quanto egli ha comunque diritto di optare per l’esercizio dell’azione generale di rimborso prevista dall’articolo 21 del D.Lgs. 546/1992.

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