21 Novembre 2024

Recupero fiscale della svalutazione dei beni strumentali

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

In sede di chiusura del bilancio di esercizio, ai sensi dell’articolo 2426, n. 3), cod. civ. (e in ossequio al principio OIC 16), gli amministratori devono verificare che il valore delle immobilizzazioni materiali non risulti durevolmente inferiore al costo sostenuto, pena l’obbligo di svalutare il bene, al fine di allinearlo al valore recuperabile tramite l’uso (ossia a quel valore che si può ragionevolmente prevedere possa essere recuperato tramite flussi di ricavi attesi e sufficienti a coprire tutti i costi compreso l’ammortamento). Con la risoluzione n. 98/E/2013, l’Agenzia delle entrate ha analizzato i profili fiscali della svalutazione eseguita da parte di una società operante nel settore dell’energia elettrica, la quale ha dovuto svalutare, in applicazione del citato documento OIC 16, alcune immobilizzazioni a fronte di riscontrate perdite di valore.

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