Redditi 2018: nuovi modelli e nuove scadenze
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili, sul proprio sito internet, le bozze dei modelli Redditi persone fisiche, Redditi enti non commerciali, Redditi società di persone, Redditi società di capitali, Irap e Consolidato nazionale e mondiale, con le relative istruzioni per la compilazione.
Le bozze dei modelli tengono conto del nuovo calendario fiscale disegnato con la legge di Bilancio 2018.
Abbiamo già avuto modo di soffermarci sul nuovo termine di presentazione del modello 770/2018 previsto dall’articolo 1, comma 933, lettera a), L. 205/2017 (c.d. legge di Bilancio 2018), ovvero il 31.10.2018; termine, questo, che comporta anche lo slittamento dell’invio delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione 730 precompilata.
La legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 932, L. 205/2017) ha tuttavia posticipato anche altre due importanti scadenze:
- il termine di trasmissione dello spesometro relativo al 2° trimestre (o al 1° semestre), rinviandolo all’1.10.2018 (cadendo il 30.9.2018 di domenica). Il termine (originariamente fissato al 16.09.2018) non andrà così a sovrapporsi a quello dell’invio delle liquidazioni periodiche;
- il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap, introducendo la scadenza del 31.10.2018 in luogo dell’originaria scadenza del 30.9.2018. Tale differimento, tra l’altro, comporterà lo slittamento di moltissimi altri adempimenti connessi, tra i quali si cita, a mero titolo di esempio, la presentazione delle dichiarazioni correttive nei termini e delle integrative, nonché la compilazione del libro cespiti e la redazione dell’inventario.
Giova tuttavia precisare che il differimento riguarderà esclusivamente le dichiarazioni “in scadenza al 30 settembre”, ragion per cui non influenzerà il calendario degli adempimenti dei soggetti con esercizio non coincidente con anno solare, i quali dovranno continuare a presentare i modelli dichiarativi entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Il rinvio del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap è inoltre unicamente finalizzato ad evitare sovrapposizioni con le scadenze dello spesometro, ed opera esclusivamente “per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”.
Pertanto, a differenza del modello 770 e delle Cu, con riferimento ai quali la nuova scadenza sostituisce ormai definitivamente la precedente, i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi dovrebbero tornare ad essere quelli ordinari dal 2019, quando la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute non sarà più prevista grazie all’introduzione della fatturazione elettronica. Salvo ulteriori novità, quindi, le dichiarazioni relative all’anno 2018 dovranno, con ogni probabilità, tornare ad essere trasmesse entro l’ordinario termine del 30.09.2019.
Tuttavia, nonostante il tenore letterale della norma, che, come detto, esordisce chiarendo che il rinvio è disposto “al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti”, l’ambito di applicazione del rinvio pare essere esteso a tutti i contribuenti, stante il generale richiamato a tutti i “soggetti indicati nell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322”.
Di conseguenza anche i contribuenti che, non essendo tenuti alla presentazione dello spesometro, non sono interessati da nessuna sovrapposizione di scadenze, potranno trasmettere le dichiarazioni entro il più ampio termine del 31.10.2018: si pensi non solo ai privati, ma anche agli altri soggetti esclusi dall’obbligo di comunicazione, come, ad esempio, i contribuenti minimi e i forfettari.
Ed infatti, le nuove bozze dei modelli Redditi2018 non richiamano alcuna distinzione, limitandosi a prevedere che “il Modello Redditi Persone Fisiche 2018 deve essere presentato entro i termini seguenti: – dal 2 maggio 2018 al 2 luglio 2018 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale; -entro il 31 ottobre 2018 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati”.