I redditi da attività occasionali da indicare nel quadro RL
di Luca MambrinAi sensi dell’articolo 67 comma 1 del Tuir rientrano nel novero dei redditi diversi:
- i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (lett. i);
- i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere (lett. l).
Fanno parte della categoria dei redditi derivanti da attività commerciali occasionali alcune attività tipiche d’impresa, svolte in maniera occasionale senza organizzazione di mezzi e senza vincolo di subordinazione con il committente. La risoluzione n. 21/E/2004 ha chiarito ad esempio che l’attività di trasporto e consegna di guide telefoniche non organizzata in forma d’impresa e non esercitata abitualmente deve essere ricondotta nella previsione di cui all’articolo 67, comma 1, lett. i).
Rientrano invece nella previsione di cui all’articolo 67, comma 1, lett. l), del Tuir i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, ovverosia attività che non rientrano nell’esercizio dell’arte o della professione e sono svolte saltuariamente ed in modo non professionale. Sono compresi in questa categoria anche i proventi derivanti da obblighi di fare, non fare o permettere come ad esempio i compensi percepiti per la concessione di un’intervista in esclusiva; la R.M. n. 150/E/1996 ha chiarito che le somme che le aziende private corrispondono al personale avviato al lavoro a seguito della mancata assunzione non rientrano tra i redditi di lavoro dipendente ma tra i redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lett. l) in quanto costituiscono corrispettivi ottenuti a fronte dell’assunzione di un obbligo di fare (la sottoscrizione di un atto di rinuncia all’assunzione).
I redditi da dichiarare sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare dei proventi percepiti nel periodo d’imposta secondo il principio di cassa e l’ammontare delle spese inerenti effettivamente sostenute e documentate che comunque non possono essere superiori all’ammontare dei proventi. Nonostante non vi siano specifici riferimenti alla tipologie di spese si ritiene possano rientrare i costi strettamente inerenti all’attivita/prestazione quali ad esempio le spese per carburanti, trasporti, ristorante, cancelleria.
La certificazione unica, che dal 2014 sostituisce il modello CUD, deve essere utilizzata dai sostituti d’imposta, non solamente per certificare i redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nell’anno 2015, ma anche i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi: il modello di certificazione unica 2016 contiene così le informazioni necessarie anche per la compilazione di alcuni righi del quadro RL di Unico 2016.
In particolare si dovrà prestare attenzione al punto 1 della C.U. 2016 che identifica la tipologia di reddito certificata dal sostituto; a seconda del codice indicato dovrà essere compilato un rigo specifico del quadro RL. Vediamo nel dettaglio le tipologie di redditi esaminate.
Rigo RL14
Nel rigo RL14 devono essere indicati i corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (colonna 1) mentre in colonna 2 vanno indicate le relative spese, documentate ed inerenti. Tale tipologia reddituale è individuata nel punto 1 della C.U. 2016 dalla causale V1, mentre l’importo da indicare nella colonna 1 del rigo RL 14 è indicato nel punto 4 della C.U. 2016.
Rigo RL15
Nel rigo RL15, devono essere indicati i compensi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, anche se svolte all’estero (colonna 1), mentre in colonna 2 vanno indicate le relative spese, documentate ed inerenti. Tali tipologie reddituali sono individuate nel punto 1 della C.U. 2016 dalle causali:
- M per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale;
- O per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata (circolare INPS n. 104/2001);
- M2 se sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata ENPAPI.
L’importo da indicare nella colonna 1 del rigo RL 15 è indicato nel punto 4 della C.U. 2016, mentre le ritenute subite su tali compensi, che devono essere indicate al rigo RL 20, sono riportate nel punto 9 della C.U. 2016.
Rigo RL16
Nel rigo RL16 devono essere indicati i compensi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (colonna 1), e in colonna 2 le relative spese, documentate ed inerenti. Tali tipologie reddituali sono individuate nel punto 1 della C.U. 2016 dalle causali:
- M1 per i redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere;
- O1 per i redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, per i quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata (circolare INPS n. 104/2001).
Per tali tipologie di redditi è prevista poi dall’articolo 13 comma 5 del Tuir una specifica detrazione d’imposta che decresce all’aumentare del reddito “per detrazioni” (reddito complessivo comprensivo del reddito di locazione assoggettato a cedolare secca, al netto della deduzione per abitazione principale e pertinenze e al lordo della deduzione ACE), che non va rapportata al periodo di lavoro e non è cumulabile con le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati.
REDDITO PER DETRAZIONI:
RN1 col. 1 – RN2 + RS37 col. 11 |
DETRAZIONE |
Fino a 4.800 € | € 1.104 |
Oltre 4.800 € fino a 55.000 € | € 1.104 * ((€ 55.000 – reddito per detrazione)/€ 50.200) |
Oltre 55.000 € | € 0 |
L’importo della detrazione così determinata va riportato nel rigo RN7 colonna 4.
16 Settembre 2016 a 11:32
Forse mi è sfuggito qualcosa, o forse è sfuggito ai nostri legislatori, ma come farà l’ ottico che di solito è un commerciante al dettaglio, che rilascia gli scontrini parlanti per permettere la deduzione della spese da parte del cliente a inviare i dati, visto che fino ad oggi non memorizzava di certo i dati del cliente? Nella stessa situazione sono probabilmente anche i commercianti di altri presidi medici chirurgici deducibili del tipo: i prodotti ortopedici. Siamo sicuri che si possa prevedere un invio telematico, con effetto retroattivo, di dati che fino ad oggi non avevano obbligo di conservare, memorizzare etc?