Redditi diversi ed effetti della condizione sospensiva
di Giovanni Valcarenghisentenza 190 ad opera della
CTR di Campobasso, ci dà l’occasione di verificare gli
effetti che si producono sui
redditi diversi in relazione ad
atti che siano subordinati ad una
condizione sospensiva.
terreni edificabili, provvedeva alla
cessione degli stessi
ad una società.
ove si fossero verificate delle condizioni indicate nell’atto di trasferimento
entro il termine di due anni dal medesimo, si
sarebbe verificato il trasferimento della proprietà a favore dell’acquirente. Al riguardo, peraltro, veniva così regolato il rapporto:
- veniva esclusa la retroattività degli effetti;
- gli effetti fiscali si sarebbero verificati solo al momento del successivo atto dichiarativo.
dell’articolo 1353 del codice civile (c.d. Contratto condizionale), le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.
articolo 1357 (Atti di disposizione in pendenza della condizione), chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.
dell’articolo 1360
(Retroattività della condizione) che letteralmente dispone:
Gli effetti dell’avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il
contratto
, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso .
prestazioni
già eseguite.
riteneva che l’atto stipulato nel 2002 non fosse, in realtà, un atto sottoposto a condizione sospensiva, bensì
un vero e proprio preliminare con cui si disponeva che l’acquirente:
- pagasse un acconto prezzo nel 2002;
- versasse il residuo prezzo nel 2004.
parere della CTR è tranciante nel respingere le doglianze dell’Agenzia, per le seguenti circostanze:
- il codice ammette l’esistenza di contratti condizionali;
- lo stesso codice regola l’effetto dell’avveramento della condizione, indicando una previsione generale di retroattività degli effetti al momento della stipula dell’atto, ma consentendo altresì alle parti di disporre liberamente in senso differente;
- le parti hanno regolato in tal modo gli effetti della transazione, rispettando le prescrizioni del codice;
- l’atto notarile originariamente stipulato non pare contraddetto da alcun atto contrario.
Dunque, si afferma che la realtà contrattuale prevale sulle illazioni dell’Agenzia che, probabilmente, per contestare la plusvalenza nel periodo 2002 avrebbe dovuto dimostrare che gli accordi assunti erano quantomeno simulati.
medesime conclusioni, tuttavia, si sarebbe giunti se la casistica avesse riguardato
il reddito di impresa; infatti, l’articolo 109 comma 2 lettera a) del TUIR prevede che, ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza, i
corrispettivi delle cessioni di beni immobili si considerano conseguiti alla
data di stipulazione dell’atto o, se diversa e successiva, alla
data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
condivisibili solo nel caso in cui le parti, negli accordi contrattuali,
abbiano esplicitamente stabilito la non retroattività degli effetti, derogando all’articolo 1360 del codice civile. In caso contrario, le conseguenze che si producono potrebbero essere non piacevoli.