Redditi e monitoraggio non dovuti dal beneficiario residente di un trust estero interposto anche se l’interponente è non residente
di Ennio VialSe un trust è interposto, sotto il profilo fiscale e, quindi, anche sotto il profilo connesso del monitoraggio fiscale, i beni risultano imputati al soggetto interponente. Al riguardo, in tema di fiscalità diretta, l’Ufficio con la circolare n. 34/E/2022 ha fornito interessanti chiarimenti. Alcuni di questi risultano pienamente in linea con le indicazioni già fornite in passato. Ad esempio, sembra non necessitare di alcun commento particolare il passaggio in cui si legge che: “Nell’ipotesi in cui un trust è interposto formalmente nella titolarità di beni o attività (cosiddetta “interposizione fittizia”), il reddito di cui “appare titolare” il trust è assoggettato ad imposizione, per “imputazione”, direttamente in capo all’interponente residente in Italia secondo le categorie previste dall’articolo 6 del Tuir (sia esso il disponente o il beneficiario), considerando il trust quale soggetto interposto.”.
In sostanza, il reddito imponibile non viene più determinato in capo al trust con le regole sue proprie, bensì, in capo al soggetto nei cui confronti si realizza l’interposizione fiscale secondo le regole a questo applicabili. Nulla di particolare da segnalare. A ben vedere, tuttavia, la Circolare si riferisce al caso in cui l’interponente è fiscalmente residente in Italia. Invero, le conclusioni valgono anche nel caso in cui l’interponente risulti residente all’estero. Una diversa interpretazione appare irragionevole.
E’ interessante il passaggio successivo in cui l’Agenzia precisa che “le attribuzioni effettuate dal trust interposto non generano redditi imponibili per il beneficiario (anche se diverso dall’interponente), anche se il trust è istituito in un Paese a fiscalità privilegiata, a condizione che e nella misura in cui tali attribuzioni derivino da redditi che, in ragione dell’interposizione del trust, sono già stati assoggettati ad imposizione direttamente in capo all’interponente residente in Italia secondo le categorie previste dall’articolo 6 del Tuir.”.
L’Agenzia sembra quasi lasciare intendere l’esistenza di una sorta di subject to tax clause in capo ad un interponente italiano, al fine di escludere la tassazione in capo al beneficiario.
In sostanza, se ipotizziamo il caso di un disponente che risulta il soggetto nei cui confronti si realizza l’interposizione del trust, questi sarà, ovviamente, tenuto a dichiarare, in capo a sé stesso, i redditi prodotti dal trust. È evidente, tuttavia, che se il trust attribuisce questi redditi all’interponente non vi potrà essere ulteriore tassazione in capo ai beneficiari, trattandosi di reddito già tassato o, più precisamente, da tassare in capo all’interponente secondo l’approccio italiano.
In tema di monitoraggio fiscale, in presenza di trust fiscalmente interposti, l’Agenzia ha avuto modo di evidenziare che: “l’indicazione da parte dei beneficiari è richiesta solo in ipotesi di trust non fittiziamente interposti. Infatti, in ipotesi di trust interposto, come già evidenziato, il monitoraggio fiscale compete esclusivamente al soggetto nei cui confronti si realizza l’interposizione.”
Le più recenti risposte ad Interpello n. 221/2023, n. 237/2023, n. 251/2023 e n. 267/2023 commentano casi di Trust residenti e non che l’Agenzia, anche se in maniera non sempre condivisibile, ritiene fiscalmente interposti. In tutti i casi, il quadro RW va compilato in capo al soggetto/ai soggetti nei cui confronti si realizza l’interposizione. In altri termini, ai fini fiscali, l’Ufficio “disconosce” l’esistenza del Trust.
Anche in questo caso, riteniamo che l’esonero, in capo al beneficiario, debba operare anche se l’interponente risulta fiscalmente non residente. Purtroppo, i casi di trust non residenti affrontati nelle citate risposte n. 237/2023 e n. 251/2023 hanno a che fare con interponenti residenti.