7 Giugno 2017

Redditi di lavoro autonomo: i compensi da diritti d’autore

di EVOLUTION
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L’articolo 53 del Tuir considera redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni, intendendo per tale l’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle di impresa.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Imposte dirette”, la relativa Scheda di studio.
Nel presente contributo sono trattate le disposizioni riguardanti i diritti d’autore quali redditi “assimilati” a quelli di lavoro autonomo.

L’articolo 53 del Tuir individua la categoria dei redditi di lavoro autonomo fornendone una definizione “puntuale” e una elencazione di completamento.

La norma, in particolare:

  • considera redditi di lavoro autonomo “quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni”;
  • elenca le altre tipologie di introiti che sono considerati redditi di lavoro autonomo, quali:
    • i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali;
    • le partecipazioni agli utili dell’associato in partecipazione che apporta solo lavoro, circostanza che non si ritiene ora più possibile stante il divieto civilistico di redazione di tali contratti da parte delle persone fisiche (anche se restano dubbi nel caso di titolare di partita Iva);
    • le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
    • le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;
    • i redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

Infine, il comma 3 dell’articolo 53 prevede che si considerino redditi di lavoro autonomo anche quelli derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla L. 91/1981.

 

Diritti d’autore

Tra i redditi “assimilati” a quelli di lavoro autonomo rientrano quelli derivanti “dalla utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relative ad esperienze acquisite sul campo industriale, commerciale o scientifico”.

Questi costituiscono reddito di lavoro autonomo alle seguenti condizioni:

  • il percettore deve essere l’autore o l’inventore;
  • non devono essere conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali.

Affinché la prestazione sia qualificabile come cessione di diritto d’autore e, quindi, imponibile, è necessario che l’opera ceduta abbia i requisiti di originalità e creatività idonei a inquadrare la fattispecie tra quelle disciplinate dalla L. 633/1941.

Per quanto riguarda i compensi spettanti all’autore, si rileva una differenza, soprattutto in campo editoriale, tra redazione di articoli e collaborazione a giornali e riviste: nel primo caso i compensi rientrano tra i diritti d’autore, nel secondo caso, invece, il loro trattamento rientra nell’ambito delle collaborazioni coordinate e continuative.

Sul punto, si ricorda che la C.M. 108/1996 distingue, appunto, l’ipotesi in cui viene ceduta un’opera dell’ingegno, la cui riproduzione sia tutelata dalle norme sul diritto d’autore, da quella in cui si instaura un rapporto di collaborazione a giornali e riviste, quale è, ad esempio, l’ipotesi dei correttori di bozze o delle persone che si limitano a fornire al giornale notizie utili per la redazione dell’articolo.

È soltanto nella prima ipotesi che il reddito può essere considerato diritto d’autore.

Nell’ambito della risoluzione AdE 311/2008, in merito alla rilevanza dei compensi percepiti per la cessione di diritti d’autore ai fini del tetto dei 30.000 euro stabilito per l’accesso e la permanenza nel regime dei minimi, l’Agenzia ha osservato che, come precisato dalla circolare AdE 13/E/2008, occorre far riferimento ai ricavi o compensi complessivamente conseguiti dall’imprenditore o dal professionista, a prescindere dalla specifica attività cui si riferiscono.

In altri termini, la condizione di accesso al regime dei minimi, pur se riferita ai ricavi o ai compensi percepiti nell’esercizio di imprese, arti o professioni, riguarda la posizione del contribuente “considerata nel suo insieme e non la specifica attività svolta”. Pertanto, secondo l’Agenzia, i compensi percepiti in base ad un contratto di cessione di diritti d’autore si devono sommare ai compensi percepiti nell’esercizio dell’attività professionale. Qualora la cessione di diritto d’autore avvenga durante la permanenza nel regime agevolato, l’operazione soggiace all’obbligo di certificazione dei compensi ed è soggetta all’imposta sostitutiva. Attesa la somiglianza del regime dei minimi con il regime forfettario, pare ragionevole che le conclusioni fornite dal Fisco possano essere estese anche al nuovo regime.

Per quanto riguarda, infine, il trattamento previdenziale dei compensi per l’utilizzo e lo sfruttamento economico del diritto d’autore, l’INPS, con il messaggio 19435/2013, ha precisato che il compenso percepito da parte di un lavoratore autonomo non iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Fpls), né ad una Cassa Professionale, è escluso da qualsiasi obbligo contributivo, anche nei confronti della Gestione separata (ex articolo 2, comma 26, L. 335/1995).

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Novità fiscali della manovra correttiva e del Jobs Act