Redditi PF2019: conti correnti e attività finanziarie estere nel quadro RW
di Cristoforo FlorioIl c.d. “monitoraggio fiscale” è stato introdotto in Italia con il D.L. 167/1990 ed è finalizzato – come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto – a consentire il controllo delle transazioni finanziarie da e verso l’estero effettuate da quei soggetti residenti che, non essendo tenuti alla redazione di bilanci, sfuggono alla concreta possibilità di indagine da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Nel presente contributo concentreremo il nostro esame sugli obblighi vigenti in capo alle persone fisiche, con specifico riferimento alla detenzione all’estero, da parte di queste ultime, di attività di natura finanziaria.
Ai sensi dell’articolo 4 del richiamato decreto, le persone fisiche residenti in Italia che nell’anno detengono attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarle nella dichiarazione annuale dei redditi, utilizzando l’apposito quadro denominato “RW”.
Sotto il profilo soggettivo, si deve trattare dunque di soggetti fiscalmente residenti in Italia.
A tal fine occorre fare riferimento a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, Tuir, in base al quale si considerano residenti “(…) le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile (…)”.
Inoltre, come stabilito dal successivo comma 2-bis, si considerano altresì residenti, salvo prova contraria del contribuente, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (individuati dal D.M. 04.05.1999).
Sempre in ambito soggettivo va precisato che sono tenute alla trasmissione del quadro RW anche le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo; infatti, l’obbligo dichiarativo sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali o professionali (circolari AdE 38/E/2013 e 45/E/2010).
Ancora relativamente al profilo soggettivo, ai sensi dell’articolo 38 D.L. 78/2010, sono escluse dall’obbligo dichiarativo in questione:
- le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano (o per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale) e quelle che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Tuir, in base ad accordi internazionali ratificati. In questa ipotesi l’esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l’attività lavorativa è svolta all’estero e riguarda non soltanto il conto corrente di accredito dello stipendio ma anche tutte le altre attività finanziarie detenute all’estero;
- ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi (c.d. “frontalieri”). In tal caso, invece, l’esonero si applica solo limitatamente alle attività di natura finanziaria detenute nel Paese in cui viene svolta l’attività lavorativa (risoluzione AdE 128/E/2010).
Relativamente agli aspetti oggettivi, costituiscono esempi di attività estere di natura finanziaria da dichiarare:
- i depositi e i conti correnti costituiti all’estero, indipendentemente dalle modalità di alimentazione degli stessi (ad es., accrediti di stipendi, di pensioni e/o di compensi);
- le attività finanziarie i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti (ad es., partecipazioni in società estere o al patrimonio di altri enti non residenti, quali fondazioni o trust, obbligazioni estere, ecc.);
- le valute estere e i metalli preziosi allo stato grezzo o monetario detenuti all’estero;
- i contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti (ad es., finanziamenti, riporti, pronti contro termine, prestito titoli, derivati, polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere);
- i diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o quote estere o strumenti finanziari assimilati e le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da soggetti di diritto estero.
Tra l’altro, le attività finanziarie detenute all’estero vanno indicate nel quadro RW anche se immesse in cassette di sicurezza.
Va invece ricordato che l’obbligo dichiarativo non sussiste ai fini del monitoraggio fiscale:
- per le attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi;
- nel caso di depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro.
La violazione dell’obbligo di dichiarazione sopra citato è punita, in base all’articolo 5, comma 2, D.L. 167/1990, con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 15 % dell’ammontare degli importi non dichiarati.
Inoltre, qualora la violazione sia relativa alla detenzione di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (individuati dal D.M. 04.05.1999 e dal D.M. 21.11.2001), la sanzione amministrativa pecuniaria va dal 6% al 30% dell’ammontare degli importi non dichiarati.
Infine, laddove il modello sia presentato tardivamente ma entro i 90 giorni dal termine fissato dalla legge per la sua trasmissione, troverà applicazione la sanzione fissa di 258 euro.
Con riferimento agli aspetti dichiarativi va precisato che nel modello va indicata la consistenza delle attività finanziarie detenute all’estero nel periodo d’imposta, anche nell’ipotesi in cui il contribuente abbia totalmente disinvestito l’attività finanziaria nel corso dell’anno di riferimento. Ad esempio, nel caso di un conto corrente all’estero chiuso nel corso del 2018, la consistenza dello stesso andrà indicata nel quadro RW 2019.
Non è invece più richiesta l’indicazione delle movimentazioni da, verso e sull’estero.
Occorrerà dunque indicare nel campo 7 del quadro il valore all’inizio del periodo d’imposta o al primo giorno di detenzione dell’attività e nel successivo campo 8 il valore al termine del periodo di imposta ovvero al termine del periodo di detenzione dell’attività (nel caso di conti correnti e libretti di risparmio andrà indicato il valore medio di giacenza):
Ma la compilazione del quadro RW non è solo finalizzata al rispetto degli obblighi di monitoraggio fiscale; infatti e al di là delle specifiche ipotesi di esenzione dall’obbligo di presentazione di tale quadro, l’RW va presentato anche ai fini del calcolo delle dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (c.d. “Ivafe” di cui all’articolo 19, comma 18, D.L. 201/2011).
Tale imposta si calcola applicando al valore indicato in colonna 8, rapportato alla quota (campo 5 di cui sopra) e al periodo di possesso (campo 10 di cui sotto) l’aliquota dello 0,20% per i prodotti finanziari diversi dai conti correnti e libretti di risparmio.
L’imposta è invece dovuta in misura fissa, pari a 34,20 euro da rapportarsi alla quota e al periodo di possesso, per i conti correnti e libretti di risparmio.
Va infine evidenziato che l’Ivafe non è dovuta quando il valore medio di giacenza annua, risultante dagli estratti conto e dai libretti, non è superiore a 5.000 euro.
A tal fine, occorrerà tenere conto di tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente presso lo stesso intermediario, a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante l’anno.
Inoltre, se il contribuente possiede rapporti cointestati, al fine della determinazione del limite di 5.000 euro si dovrà tenere conto degli importi a lui riferibili pro quota.
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