Redditi SC 2017: la deducibilità degli interessi passivi
di Federica FurlaniLa deducibilità degli interessi passivi delle società di capitali è regolata dall’articolo 96 del Tuir, che prevede il seguente meccanismo: gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell’articolo 110 del Tuir, sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza rispetto agli interessi attivi è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL).
La corretta applicazione della norma passa per l’individuazione delle seguenti grandezze:
- gli interessi attivi/passivi e i proventi/oneri assimilati. Trattasi degli interessi attivi e proventi assimilati derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall’emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi passivi impliciti ed espliciti (circolare AdE 38/E/2010) derivanti da debiti di natura commerciale. Rientra, pertanto, nell’ambito di applicazione della disciplina in esame qualunque interesse (od onere ad esso assimilato) collegato alla messa a disposizione di una provvista di danaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l’obbligo di restituzione e in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione (circolare AdE 19/E/2009). Rientrano nella previsione dell’articolo 96 la quota degli interessi passivi impliciti nei canoni di leasing, individuati secondo il criterio forfettario di cui all’articolo 1 del D.M. 24.4.1998, mentre sono esclusi gli interessi passivi relativi ai finanziamenti conclusi in vista dell’acquisto di veicoli, ai quali si applicano le limitazioni di cui all’articolo 164 del Tuir. Sono invece inclusi gli interessi attivi impliciti ed espliciti derivanti da crediti di natura commerciale e gli interessi attivi virtuali derivanti da crediti relativi ad operazioni concluse con la pubblica Amministrazione. Nella voce “oneri e proventi assimilati” sono compresi, a titolo esemplificativo: gli sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche o da altre istituzioni finanziarie; le commissioni passive su finanziamenti e per fideiussioni o altre garanzie rilasciate da terzi; gli altri oneri da titoli di debito emessi, compresi i disaggi di emissione e i premi di rimborso; gli oneri sostenuti dal prestatario nelle operazioni di prestito titoli, semprechè la causa di detti ultimi contratti rivesta una natura finanziaria;
- il risultato operativo lordo. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore della produzione di cui alla lattera A) dell’articolo 2425 cod. civ., al netto dei componenti positivi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio (novità 2016 introdotta a seguito dell’eliminazione dell’area straordinaria – E – del conto economico) e i costi della produzione di cui alla lettera B) dell’articolo 2425 cod. civ., con esclusione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali di cui al numero 10, lettere a) e b), dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, e al netto dei componenti negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio. Dal 2016, per effetto delle novità introdotte dal D.Lgs. 147/2015 (decreto internazionalizzazione), ai fini del calcolo del risultato operativo lordo si tiene altresì conto, in ogni caso, dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ..
È importante evidenziare che la quota del risultato operativo lordo non utilizzata in un determinato esercizio per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d’imposta, senza alcun limite temporale.
Al pari, gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d’imposta possono essere dedotti dal reddito di quelli successivi, se e nei limiti in cui in tali periodi l’importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30% del risultato operativo lordo di competenza.
Ai fini dell’individuazione degli eventuali interessi passivi indeducibili è necessario:
- compilare l’apposito prospetto dedicato nel modello Redditi SC 2017;
- riportare gli eventuali interessi indeducibili come variazione in aumento a rigo RF 15;
- riportare gli eventuali interessi passivi pregressi deducibili nell’esercizio grazie all’eccedenza di ROL come variazione in diminuzione a rigo RF 55 codice 13.