L’imprenditore agricolo appartiene al genus dell’imprenditore di cui all’art.2082 cod. civ., ragion per cui, in linea generale, sono soggetti a Irap coloro che operano nel comparto agricolo in forma di società di capitali e di persone, nonché in forma individuale, a esclusione dei soggetti, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali con un volume di affari annuo inferiore a 7.000 euro, costituito per almeno 2/3 dalla cessione di prodotti di cui alla Tabella A, Parte I del d.P.R. n. 633/72, esonerati dagli adempimenti ai fini Iva.
Si ricorda come per il settore agricolo, l’aliquota, originariamente individuata nella misura ridotta dell’1,9%, con il D.L. n. 66/2014, il cd. Decreto Renzi, è stata, con decorrenza 2014, ulteriormente ridotta di 10 punti percentuali, attestandosi all’1,7%, tuttavia, non tutti i soggetti possono fruire, come chiarito nella R.M. n. 141/E/98, di tale aliquota agevolata.
Qualche perplessità in più deriva nell’ipotesi in cui si ragioni in termini di piccolo imprenditore, come definito ai sensi del successivo art.2083 cod. civ, categoria in cui confluiscono i coltivatori diretti.
In passato, la Corte di Cassazione, con la sentenza n.21122/2010, ha negato l’assoggettamento a Irap per un piccolo imprenditore, a prescindere dalla circostanza che sia dotato, ad esempio, di un complesso di beni che potrebbero far pensare che essi eccedano il minimo indispensabile.
Il possesso di una dotazione meccanica minima quale può essere un trattore, una macchina per la semina e una mietitrebbia, non determina automaticamente l’assoggettamento a Irap.
Delineato l’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta, si rileva come i soggetti esercenti attività agricola che rientrano nei limiti di cui all’art.32 Tuir, determinano il valore della produzione netta in base alla differenza tra, l’ammontare de corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva e l’ammontare degli acquisti inerenti l’attività agricola soggetti a registrazione sempre ai fini Iva.
La base imponibile viene determinata con le medesime regole anche dalle imprese che esercitano attività di allevamento e che determinano il reddito applicando i parametri di cui all’art.56, co.5 Tuir e le attività agrituristiche.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.141/E/98 ha avuto modo di precisare come “Gli acquisti inerenti alla attività agricola sono quelli soggetti a registrazione ai fini IVA. Vi rientrano, pertanto, non solo gli acquisti direttamente destinati alla produzione (quali le spese sostenute per l’acquisto di mangimi, concimi, sementi, ecc.) ma anche, ad esempio, le spese di vendita, le spese amministrative, i canoni di locazione finanziaria (al netto della parte riferibile agli interessi passivi determinata secondo le modalità indicate in precedenza con riferimento alle imprese industriali, mercantili e di servizi) le spese generali, ecc. inerenti alla attività agricola. In merito alla imputazione temporale dei corrispettivi e degli acquisti occorre far riferimento all’ammontare che risulta indicato nella dichiarazione annuale Iva e pertanto, per quanto riguarda i corrispettivi occorre far riferimento al volume di affari aumentato delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni; per quanto riguarda gli acquisti occorre aver riguardo al totale degli acquisti e delle importazioni effettuati nell’esercizio dell’attività agricola”.
Quello descritto è, come detto, il regime naturale per i soggetti che determinano il reddito secondo le regole catastali, tuttavia, ai sensi dell’art.9, co.2 del D.Lgs. n.446/97 “I soggetti di cui al co.1 hanno facoltà di optare per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste nell’art.5. L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione di cui all’art.19 ed ha effetto dall’inizio del periodo di imposta cui essa si riferisce e fino a quando non è revocata e in ogni caso per almeno quattro periodi di imposta”.
L’opzione deve essere esercitata entro 60 giorni dall’inizio del periodo di imposta per il quale si intende fruire della differente modalità di determinazione dell’imposta e vincola per un quadriennio.
La scelta ovviamente deriva da un calcolo di convenienza che dipende dall’ammontare dei costi e dei ricavi presenti in azienda che non hanno rilevanza ai fini Iva.
A titolo di esempio, non concorrono alla determinazione della base imponibile i contributi PAC e quelli per la messa a riposo dei terreni (cd set aside), mentre non potranno essere dedotti i canoni di locazione versati a soggetti privati, i contributi erogati a consorzi di bonifica e le assicurazioni sui prodotti.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 3/E/12 ha risolto, attraverso un interpretazione estensiva, un’assenza di coordinamento nascente dalle modifiche apportate a decorrere dal 2008 alle modalità di determinazione della base imponibile Irap, affermando che il rinvio di cui all’art.9 del D.Lgs. n. 446/97, si intende riferito non solo alle modalità di determinazione della base imponibile delle società di capitali ma anche a quelle riservate, ai sensi del successivo art.5-bis, alle imprese minori.