Redditometro a contorni vaghi
di Sergio Pellegrino
Il redditometro si sta lentamente trascinando anche in questo anno 2014, risultando protagonista in alcune risposte rilasciate dall’Agenzia delle Entrate durante Telefisco 2014. Si tratta di questioni che stanno al limite tra vicende procedurali e questioni sostanziali; vediamole in dettaglio.
La prima questione riguarda gli effetti di una eventuale mancata partecipazione all’invito ricevuto da parte dell’Agenzia delle entrate: quali le conseguenze in termini sanzionatori e quali le eventuali preclusioni sulla successiva difesa?
In merito alle sanzioni, l’Agenzia conferma che la mancata risposta ad un invito determina l’applicazione della sanzione da 258 a 2.065 euro, come accade ogni volta in cui non si risposta ad una richiesta dell’amministrazione. Formalmente la conclusione si può condividere, anche se non va dimenticato che la partecipazione del contribuente individua una opportunità difensiva per quest’ultimo, con la conseguenza che, in difetto, il fisco procede comunque all’accertamento. Risulta, insomma, abbastanza singolare che un soggetto sia punito per non avere fatto qualche cosa nel suo interesse. Evidentemente, non va dimenticato che in tale incontro preliminare l’Agenzia ha la possibilità di acquisire informazioni determinanti per l’accertamento, quali l’incremento del risparmio. Ecco, allora, che risulta giustificata l’applicazione delle sanzioni.
Sulla questione della utilizzabilità della documentazione non prodotta in tale primo incontro, invece, l’Agenzia non aveva altra possibilità che confermare la libera possibilità di produrre quanto ritenuto opportuno anche nel prosieguo del contraddittorio, oppure in sede contenziosa. Quindi non si riscontra alcuna preclusione, anche se appare del tutto conveniente consegnare, sin da subito, le proprie “carte” anche al fine di confermare una partecipazione costruttiva alla fase accertativa.
Tale confronto “a tappe” ha anche stimolato la richiesta in merito alla sensatezza di imporre, comunque, la fase della mediazione in tema di accertamenti sintetici; la risposta era scontata in merito all’esistenza dell’obbligo, in quanto manca una esplicita esclusione a livello normativo e, ulteriormente, non appare possibile escludere possibili forme di “accordo” scelte per sopravvenute esigenze o considerazioni delle parti.
Per ciò che attiene le modalità di ricostruzione del reddito, è stato chiesto di sapere se verranno utilizzate le c.d. spese per elementi certi, anche dopo le pesanti critiche del Garante della Privacy.
L’Agenzia ritiene che tale tipologia di spesa non sia stata tacciata di alcuna censura e, pertanto, sia legittimamente utilizzabile; in particolare, ci si riferisce al calcolo delle spese per la manutenzione ordinaria degli immobili e per acqua e condominio (parametrate ai metri quadrati effettivi delle abitazioni) e alle spese relative all’utilizzo degli autoveicoli (compresi moto, caravan, ecc…, parametrate ai KW effettivi). Basterebbe ricordare, per gli autoveicoli, che le voci ISTAT sono completamente slegate dalla percorrenza chilometrica, ma ricostruiscono le spese per carburanti e lubrificanti; tanto basta a riconoscere a talune voci quella componente di valore statistico puramente indicativo, tacciato di approssimazione non solo dal Garante ma anche dalla giurisprudenza.
Scontata, invece, appare la risposta fornita al quesito sulla possibilità di utilizzare anche la quota di risparmio dell’anno; sul punto, è lo stesso decreto attuativo che dispone e, salvo non intenda dubitare della legittimità del medesimo, non paiono sussistere facili vie di uscita.
Infine, del tutto vaga e priva di apprezzamento è la risposta fornita sulle modalità di computo degli incrementi patrimoniali e della formazione della provvista necessaria al sostenimento delle spese; qui, si riscontra unicamente che, in sede di contraddittorio, il contribuente potrà fornire la prova relativa alla formazione della provvista utilizzata per l’effettuazione dello specifico investimento individuato (mentre il quesito intendeva conoscere per quanti anni si poteva risalire a ritroso negli anni).
Non meno interessante, sul versante dei termini per l’accertamento, la negazione del valore di dichiarazione al modello CUD, che poteva essere assimilato (come accaduto in tempo di condoni) ad un modello UNICO validamente presentato; il tutto, ovviamente, per escludere la casistica della dichiarazione omessa che determina l’allungamento di un anno dei termini per le verifiche.