24 Febbraio 2022

Redditometro: accertamento “a ritroso” legittimo

di Euroconference Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Con l’ordinanza n. 5935, depositata ieri, 23 febbraio, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dell’accertamento sintetico basato sul “redditometro”, facendo riferimento alla previgente formulazione normativa, in vigore fino al 31 maggio 2010.

In sintesi, è stata riaffermata la possibilità, per l’Amministrazione finanziaria di condurre accertamenti “a ritroso”, ovvero facendo riferimento a spese sostenute negli anni successivi.

Un contribuente acquistava, nell’anno 2006, azioni per un importo pari ad euro 337.500, pur avendo presentato una dichiarazione pari a zero nell’anno 2003 e avendo omesso la presentazione della dichiarazione nell’anno 2002.

Il contribuente proponeva ricorso, risultando vittorioso in secondo grado.

La CTR, infatti, aveva qualificato gli avvisi illegittimi, non potendo l’acquisto delle azioni, avvenuto nell’anno 2006, essere un evento sintomatico del maggior reddito relativo ad annualità diverse.

Di diverso avviso si è mostrata invece la Corte di Cassazione.

Giova sul punto innanzitutto evidenziare che la pronuncia è fondata su una previgente formulazione dell’articolo 38, comma 5, D.P.R. 600/1973, in forza della quale “Qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti”.

Dal 31 maggio 2010 la richiamata norma, tuttavia, è stata riformulata.

La Corte di Cassazione, pertanto, alla luce della disposizione normativa all’epoca vigente, ha ritenuto l’accertamento compiuto dall’Agenzia delle entrate legittimo, non potendo essere esclusa la rilevanza “a ritroso” delle spese per incrementi patrimoniali.

In effetti la precedente formulazione dell’articolo 38, comma 5, D.P.R. 600/1973, in materia di accertamento sintetico, chiaramente prevedeva la necessità di “spalmare” le spese per incrementi patrimoniali nell’anno di sostenimento della spesa e nei quattro precedenti.

Da ciò ne discendeva, evidentemente che, a fronte di una spesa sostenuta per incrementi patrimoniali, l’annualità accertabile non era soltanto quella di sostenimento della spesa, ma anche le precedenti, dovendo l’Amministrazione finanziaria valutare se il reddito dichiarato per tali annualità fosse sufficiente a consentire un “accantonamento annuo” idoneo a consentire il sostenimento di una siffatta spesa.