20 Ottobre 2020

Redditometro: accertamento valido anche se pieno di errori materiali

di Gioacchino De Pasquale
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La scheda di FISCOPRATICO

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22693 depositata ieri, 19 ottobre, accogliendo il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria contro la sentenza della CTR Lombardia, ha ritenuto legittimo l’accertamento notificato ad un contribuente con l’utilizzo del metodo sintetico (Redditometro) ex articolo 38 D.P.R. 600/1973, anche se tale atto era pieno di errori materiali e generico. Ciò che rileva è la valutazione sull’idoneità degli elementi forniti dal contribuente per superare gli indici applicati dall’Amministrazione Finanziaria.

Si premette che il redditometro è uno strumento di determinazione sintetica del reddito del contribuente, disciplinata nell’articolo 38 D.P.R. 600/1973 (le cui attuazione è contenuta nel D.M. 24.12.2012 e nel D.M. 16.09.2015), che consente all’Amministrazione finanziaria una determinazione indiretta del reddito complessivo del contribuente, basata sulla capacità di spesa del medesimo.

L’attuale sistema può essere riassunto come segue:

  • l’Ufficio può sempre determinare in via sintetica il reddito del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo di imposta, salva la prova, fornita dal contribuente, che le stesse sono state sostenute grazie a proventi non imponibili;
  • la determinazione sintetica può essere eseguita in virtù di specifici “fatti indice”, individuati con appositi decreti ministeri e differenziati in funzione del nucleo familiare e dell’ambito territoriale di appartenenza;
  • l’utilizzo della rettifica, che può basarsi su ogni spesa sostenuta dal contribuente nel periodo di imposta, postula che il reddito complessivo accertabile si discosti di almeno un quinto da quello dichiarato;
  • dal reddito determinato sinteticamente sono deducibili gli oneri di cui all’articolo 10 Tuir.

Nel caso di specie, l’accertamento notificato al contribuente era pieno di errori, segnalati dallo stesso contribuente e condivisi dall’Ufficio. Tali circostanza hanno portato la CTR ad annullare l’accertamento, ritenendo che tali errori rendessero inattendibile l’atto e, di conseguenza, nullo.

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza in commento, ha ritenuto non condivisibili i principi espressi dalla CTR. È stato infatti evidenziato che ciò che rileva è la controprova offerta dal contribuente rispetto ai parametri (indici di capacità contributiva) applicati dall’Amministrazione Finanziaria. Tali prove devono essere idonee a superare gli indici applicati.

 Considerato che tali prove non sono state fornite e che gli errori presenti nell’atto di accertamento non sono tali da inficiarne la validità, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria e ha rinviato il giudizio alla CTR affinché proceda ad una nuova valutazione sulla base dei principi indicati.