Redditometro: assist del Garante della Privacy per la difesa del contribuente
di Massimo Conigliaro
La difesa dal redditometro ha trovato un assist importante e, forse, inaspettato. Riprendendo il condivisibile ” Inno al Garante per la protezione dei dati personali” riportato su Ecnews del 22 novembre, si rende utile qualche altra considerazione sul tema. Il documento n. 2765110 reso dall’Autorità posto a tutela della Privacy offre non pochi spunti, anche per la eventuale difesa innanzi al giudice tributario.
Tra le numerose e condivisibili osservazioni, viene sottolineato come l’art. 38 del D.P.R. 600/73 impone di utilizzare campioni significativi di contribuenti, e non di famiglie che risultano essere invece l’unità di rilevazione dell’Istat. Il decreto, invece, individua i soggetti attraverso quello che viene definito lifestage, caratterizzato unicamente dalla tipologia di famiglia e dell’area geografica di residenza, senza distinguere le diverse tipologie di contribuente (ad esempio, operaio, impiegato, libero professionista, ecc.). Secondo il dettato normativo, che stabilisce che i contribuenti debbano essere differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, invece, tali variabili devono essere utilizzate come ulteriori criteri aggiuntivi e accessori per una più articolata differenziazione dei campioni di contribuenti.
Un altro elemento che di cui viene stigmatizzata l’inadeguatezza è quello delle aree geografiche, con una suddivisione che potremmo definire “meteorologica” e che, in ogni caso, risultano troppo vaste e non prendono in considerazione la differenza tra centro e periferia delle città, o comuni di piccole e grandi dimensioni, zone rurali, con oscillazioni fortissime del costo della vita (dall’esame dei dati della Banca d’Italia, ad esempio, emerge che nei centri di oltre 500.000 abitanti il reddito è del 50% superiore rispetto a quello dei centri fino a 20.000).
In merito alla composizione della spesa viene altresì evidenziato come “la comunità scientifica è concorde nell’affermare che la composizione varia a seconda dell’ammontare del reddito, determinando un cambiamento in percentuale della stessa con il crescere della disponibilità economica (legge di Engel). In particolare, ad esempio, le spese per i bisogni essenziali (ad esempio, l’alimentazione) diminuiscono con l’aumentare del reddito, mentre aumentano quelle per i beni di lusso”.
In pratica, viene precisato come attribuendo a ciascun contribuente la medesima composizione della spesa attraverso l’utilizzo delle medie Istat si determini un’errata ricostruzione di ciascuna delle voci di spesa considerate dal decreto. Analoghe considerazioni vengono svolte anche per la propensione al consumo. Infatti, dall’esame delle citate statistiche della Banca d’Italia, emerge, ad esempio, che un individuo con un reddito basso ha una propensione al consumo pari al 113% circa del proprio reddito (ricorso all’indebitamento), mentre chi ha un reddito medio alto ha una propensione a spenderne il 65% circa (possibilità di risparmio).
Anche in merito al contraddittorio con il contribuente vi sono alcuni significativi passaggi. Sebbene lo stesso sia volto principalmente a garantire il contribuente – si legge nel documento del Garante della Privacy – la circostanza di dover discutere dell’ammontare delle voci di spesa parametrato a tali importi riguardanti ogni aspetto della vita quotidiana con l’amministrazione
finanziaria lo espone a una forte invasione della propria sfera privata, trovandosi lo stesso obbligato a dover giustificare di aver o, soprattutto, non aver sostenuto certe tipologie di spesa, anche relative alle sfere più intime della personalità (cfr. ad esempio, tempo libero, istruzione dei figli ecc.) e a portare a conoscenza nel dettaglio il funzionario dell’Agenzia del proprio stile di vita.
Viene quindi evidenziato che il contribuente non è tenuto in alcun modo a conservare le pezze giustificative delle suddette operazioni ovvero alla loro registrazione a fini contabili o a tenerne memoria. Ciò, con immaginabili conseguenze anche laddove il contribuente volesse “collaborare” con l’amministrazione finanziaria nella stima della ricostruzione del proprio reddito nell’ambito del procedimento di accertamento sintetico.
In ordine alla attribuzione generalizzata in capo alla totalità dei contribuenti delle spese medie Istat effettuata nell’ambito dell’applicativo in uso agli uffici, il Garante della Privacy prende atto che l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che tali informazioni, seppur presenti nella base dati, non sono visualizzabili nella fase selettiva; pur tuttavia viene prevista la loro rimozione entro 6 mesi.
In conclusione è possibile affermare che la valenza, anche probatoria, del redditometro viene sicuramente ridimensionata ed il documento del Garante contribuirà ad alimentare il dibattito giurisprudenziale sulla natura della presunzione del redditometro, anche perché – per dirla con le stesse parole utilizzate dall’Authority – “in una società democratica l’ingerenza di una autorità pubblica nella vita privata e familiare dell’individuo, ancorché prevista dalla legge, deve essere necessaria e proporzionata”.