31 Agosto 2016

Redditometro e obbligo di contraddittorio

di Luigi Ferrajoli
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Le garanzie fissate nell’articolo 12, comma 7, della L. 212/2000 trovano applicazione solo in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente, indipendentemente dal fatto che l’operazione abbia o meno comportato constatazione di violazioni. Tra gli accertamenti cosiddetti a tavolino rientra, in particolare, il redditometro (nella specie applicato), per il quale il legislatore ha imposto l’obbligo del contraddittorio solo a partire dal D.L. 78/2010.

Tale principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13227/2016, nella quale i Supremi Giudici – dopo avere richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 24823/2015, che ha chiarito che le garanzie fissate nell’articolo 12, comma 7, della L. 212/2000 trovano applicazione unicamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente – hanno affermato che tra i cosiddetti “accertamenti a tavolino” rientra il caso del redditometro per il quale il legislatore ha imposto l’obbligo del contraddittorio con il D.L. 78/2000.

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